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Pagina:Statuti della Val di Leder.djvu/10

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PROEMIO.


COnsiderando lo Sp.Sindico, et Vicario della Valle di Ledro, insieme con gli prudenti Consiglieri,la mutatione, ch’è seguita dall’Anno 1435. in quà; quando primieramente furono compilati in lingua latina, et estesi in carta pecorina gli Statuti Ciuili, et Criminali di detta Valle; quali successivamente sono stati confirmati dalli Reuerendiss. Vescovi, et Prencipi di Trento, et che per ciò vi è bisogno di conueniente riforma, non tanto per ridurgli nella consonanza de presenti tempi, quanto anco per dichiarar’ogni contradittione suscitatiua de maggior liti, hà rissoluto di farli co’l senso de Sapienti tradurre nella lingua materna volgare, et cosi tradutti Stamparli, accioche con questi meggi più longamente si confermino senza pericolo di fraude, et ch’ogni persona senza l’interpretatione altrui, possi intenderli, et osservarli; volendo che questi volgari sijno per l’avvenire osservati nelli negocij presenti, et futuri, et non più li latini. Donde à Laude, et Gloria della Santissima Trinità, della Gloriosa Vergine madre, protettrice di quella Valle, et de tutta la Corte Celeste, ad honore, et essaltatione del Vescovato di Trento, et per pacifico governo della detta Valle, quelli sono li Statuti Ciuili, che in detta Valle si debbino inviolabilmente osservare, senza alcuna contradittione, eccettione, ò extrinsica interpretatione. Lasciando li Criminali in detto libro pecorino, ad altra riforma.