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STATUTI


comprarli. Et quelli passati non sia più udito in alcun modo.

De'Pegni depositati, ò Chiamati per altri. Cap. XLII.

STatuimo, che passato il termine di cinque giorni assignato al debitore à riscuotere le tenute, ò pegni de’beni mobili, qualonque persona che habbi in deposito, ò in salvo alcun pegno pretorio, giuditiale, ò conventionale, overo se l’habbi chiamato in se, con obligo di presentarlo, sia tenuto restituirlo al Creditore tre dì dopò, che sarà ricercato, ò gli sarà denonciato à casa, overo in persona, sotto pena di lire dieci Trentine, da esser applicate alla Communità. Et non obedendo in quello termine, il Sindico, et Vicario, senza altra monitione, et termine sìa tenuto à levargli per forza con mano armata detti pegni, over il giusto estimo, et ciò fatto, habbi’l creditore licenza di far subhaltar, et vender detti pegni, come di sopra è detto.

De Pegni conventionali. Cap. XLIII


STatuimo, che gli Creditori non possino portar via gli pegni conventionali, ma siano tenuti nel termine convenuto venderli sopra la piazza del Commune di detta Valle, over delle Ville ove habita il debitore, per via d’incanti, secondo la forma di ragione, con buona fede, et senza fraude, sotto pena di perder il Credito, et de lire dieci Trentine per ciascuna volta, et della restitutione de pegni, ò suo valore, et circa detta asportatione sia creduto à un solo Testimonio di buona voce, et fama.

Della Tenuta della moglie ne’beni del marito. Cap. XLIV.


STatuimo, che niuna moglie possi pigliar tenuta, ò vendita

de beni del marito vivo, sotto pretesto che lui dissipi, ò malusi la robba, se per notitia di creditori il marito non è citato in persona, ò all’habitatione, ò in caso d’absentia, su la piazza del Commun di detta Valle ad alta voce per l’Officiale, et se non è fatto proclama su in detta piazza della dimanda della moglie, et se inoltra la moglie non prova legitimamente per Testimoni, che'l marito consumi, et malusi la facoltà, et che perciò sia venuto il caso di assicurar, et restituir la dote; et servate quelle cose, et sopra quelle data pronuntia dal Sindico, et Vicario, si

deb-