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DELLA VAL DI LEDER.
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debbino ad instanza della moglie stimar li beni del marito per
gli Stimatori del Commune; et all’hora sia in arbitrio del marito di fargli la vendita senz’eltre spese; altrimenti passati li tre dì dopò la stima, si facci à lei per il Vicario sudetto la vendita, secondo la forma de Statuti. E la vendita altrimenti fatta non vaglia.
Che i Creditori possino pagar le doti. Cap. XLV.
STatuimo, che poi che la moglie per Confirmation della sua
dote, haverà havuto la vendita di beni del marito vivente,
come si è detto di sopra, sia lecito alli Creditori dei marito, di
offerirgli, et pagarli in dinari la quantità della dote, et le spese
legitime insieme con gli meglioramenti, se essa moglie ne haverà
fatti, et che lei sia tenuta relassarli, et cederli li beni, et ragioni
del marito tolti in pagamento. Salvo se quest’istessi beni
non fossero stati da essa moglie dati in dote, ò accrescimento di
dote, estimati, perchè è ragionevole che anco à stima de gl’estimatori
del Commune, essa moglie si possa retinere; et salvo se essa
moglie non replicasse di voler satissar, et pagar gli Creditori,
nel qual caso è conveniente che sia à lor preferita in retener gli
beni per se.
Dell’Officiale. Cap. XLVI.
STatuimo, che l'Officiale sia tenuto comparere ad ogni richiesta
del Sindico, et Vicario, overo d’altri a suo nome,
sotto pena di essergli ritenuti carantani otto Trentini, per ciascuna volta.
Dei Precetti del Sindico, et Vicario. Cap. XLVII.
STatuimo, che l'Officiale debbi portare in scrittura il tenore del precetto, commandamento, ò ambasciata, che gliè commesso dal Sindico, et Vicario, che facci ad alcuno in persona, ò à casa, ad instanza d’altri, ò sia per tener in salvo il sequestro, ò per qual si voglia altra Causa. Altrimenti non vaglia esso precetto fatto. Eccettuando le citationi che si fanno contra altri, à risponder in ragione, le quali vagliano senza scrittura.
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