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STATUTI


Del Scrivere delli Notari. Cap. XLVIII. '

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STatuimo, che ciascun Notaro ne gl'atti giudicali, et ne gli publici instrumenti che si fanno nella detta Valle, sia tenuto metter il giorno, mese, il nome proprio co’l pronome, il nome del Padre, della Città, Terra, Castello, Villa, et luoco d’onde è nato, sotto pena de lire dieci Trentine, ciascuna volta da esser applicate alla Communità.

De’Notarij forestieri. Cap. XLIX.


STatuimo, che niun Notaro, qual non sia del Vescovato di Trento, di nascimento, et d’habitatione, possi scriver instrumenti, Testamenti, ò ultime volontà nella detta Valle, senza licenza della Superiorità, et del Sindico, et Vicario, ne anco scriver’atti giudiciali in essa Valle, senza licenza di detto Sindico, et Vicario, sotto pena di lire quattro Trentine, per ciascuna volta, et della nullità de gl'instrumenti, ò atti scritti: Salvo però che possi scrivere copia d’instrumenti, ò atti, rogati da Notarij del Vescovato.

De’Notarij che siano stati Procuratori in Causa. Cap. L.


STatuimo, che niun Notaro ardischi scriver’atti in Cause, in le quali sia stato Advocato, ò Prolocutore, sotto pena di lire quattro Trentine, da esser applicate alla Communità, et della, nullità de gl’atti scritti, et della refettione del danno.

De’Notarij. Cap. LI.


STatuimo, che ciascun Notaro debbi scriver ordinatamente le imbreviature in libri, à ciò ben disposti, et non nelle cedule, sotto pena di carantani 16. per ciascuna volta, da esser applicati alla Communità, et della refettion del danno, et che ciò sia fatto innanzi che per esso Notaro sia dato alle parti l’instrumento.

De gli Medesimi. Cap. LII.

STatuimo, che li Notarij siano tenuti, et obligati estrahere, et dare in forma debita alle parti, gl’Atti giudiciali in ter

mine