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DELLA VAL DI LEDER.

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mine di tre dì, et gl’instrumenti, et contratti in termine di otto dí, dopo che gli saranno stati dimandati, sotto pena di carantani 16. Trentini, da esser applicati alla Communità, et della refettione del danno, salvo le non gli fossero stati impediti per infirmità, ò per absentia giusta.

Del riscuotere gl’Instrumenti. Cap. LIII.


STatuimo, che quelli, per quali son stati scritti dalli Notari, atti, contratti, et istrumenti, siano tenuti riscuoterli tre dì dopò che dal Notare gli sarà stato denonciato, over secondo raccordo, se vi sarà tra loro, overo secondo la tassa fatta per communi Notari, sotto pena di carantani 16.Trentini da essere applicati alla Communità.

Del Salario de Notarij Procuratori. Cap. LIV.


STatuimo, che occorendo alle volte, per bisogno de periti, li Notari fanno l’officio dell’Advocato, et Procuratore, accioche tanto piùh abbino materia d’imparar, et essercitarsi, che nelle cause, da lire cinquanta in giù habbino per patrocinio carentani uno per lira, et da cinquanta lire in sù, doi quattrini di Trento, et non più per lira. Et chi contrafarà, restituisca il salario, et sia condannato nel doppio, da esser applicato alla Cómunità, se tra’l Notaro, et la parte non sarà convenuto altrimenti.

Del Salario de Advocati. Cap. LV.


STatuimo, che nelle Cause da 2 5. lire Trentine in giù, possi l’Advocato che stà nella detta Valle, far patto con li litiganti del suo salario. Et se’l patto sarà eccessivo, sia tassato per il Sindico, et Vicario, meno di quello che si fà nelle Cause di cin quanta lire. Et nelle Cause da lire venti in sù, fin’alle cinquanta, possi haver quattrini sei Trentini per lira, et non oltra. Et da lire cinquanta in sù, possi haver quattrini tre Trentini per lira, prestando il patrocinio in detta Valle, et in casa sua.

Delle Imbreviature. Cap. LVI.


STatuimo, accioche non si faccia danno per errar, ò per malitia, che le imbreviature di Notari mortificate, cioè cancel

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