Vai al contenuto

Pagina:Statuti della Val di Leder.djvu/33

Da Wikisource.

DELLA VAL DI LEDER.

27


16. Item per ciascun rozzo di armenti in malga lire tre Trentine. E per ciascun rozzo di caure carantani 16.Trentini, quali siano applicati, à chi haverà patito il danno. Et credasi al giuramento di quelli, che manifestaranno.

De’manifesti nelli Boschi. Cap. LXII.


STatuimo, che qualonque sarà ritrovato pascolare con le infrascritte bestie sopra le regole aliene de boschi; ove si pascola, ma non si sega, se sarà con malga de pegore, paghi per pena carantani 16.Trentini, et il medesimo, se sarà con malga di armenti; Et se sarà con rozzo di capre, ò con rozzo di pegore, paghi per pena carantani 8.Trentini: et siano applicati à chi haverà patito il danno: et credasi alli manifestanti con giuramento.

De’Manifesti nelli luoghi diusi. Cap. LXIII.

STatuimo, che se per il Saltaro giurato, sarà ritrovato alcuno, ò le lui bestie; pascolar, ò dar danno, al tempo regolato secondo il consueto, nelli luoghi diuisi, cioè possessioni arative, ò prative, vigne, ò arbori fruttiferi, paghi di pena per ciascun bó, ó vaccha fin’al numero di quindeci, quattrini s. Trentini, et da lì in sù paghi in tutto lire tre Trentine; et per ciascuna pecora, ò capra, fin’al numero de dieci, paghi di pena quattrini doi Trentini; et da lì in sù paghi in tutto carantani 8. et inoltra sia tenuto a rifar il danno. Et la sudetta pena sia applicata alli Giurati delle Ville, ove sarà fatto il manifesto.

Delli Instrumenti falsi. Cap. LXIV.


STatuimo, che se alcuna persona produrrà in Giudicio instrumento falso, et continuarà scientemente nell’uso di quello, sia condannato dal Sindico, et Vicario in lire dieci Trentine, da esser applicate alla Communità, et perdi la Causa; non derogando al Statuto Criminale di maggior pena, et come Criminalmente dovesse esser punito.

Del Giuramento falso. Cap. LXV.


STatuimo, che qualonque giurarà in Giudicio, il falso, sia,

condannato dal Sindico, et Vicario in lire cinque Trentine;

eccet-