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STATUTI


eccettuando però il giuramento dellato apertamente dalle parti, nel che reputiamo bastasse la diuina pena.

De quelli che venderanno à duoi. Cap. LXVI.


STatuimo, se alcuno haverà venduto à duoi diversamente alcuna cosa mobile ò stabile; et se ne la seconda non haverà fatto mentione della prima, sia condannato dal Sindico, et Vicario in lire dieci Trentine per la cosa stabile, et per la mobile in lire cinque, et à restituir il predo al secondo venditore; senza derogar al Criminale, come di sopra.

De gli Edificij. aap, LXVII.


STatuimo, che ciascuno che vorrà edificar muri, case et fenili, debbi star lontano dalli confinanti per un piede, et mezo di giusta misura, che sono tre quarti d’un brazzo, accioche li stillicidij non piovino sù quello de vicini; Et chi contrafarà, paghi di pena lire dieci Trentine correnti, da esser applicate alla Communità, et inoltra sia battuto giù l'edificio.

Di quelli che conducono l’Acque sopra l’altrui. Cap. LXVIII.


STatuimo, che se alcuno fraudolentemente condurrà, ò mollerà ruina d’acque sopra la possessione d’altri, ò darà occasione d’indurvela, sia condannato in lire dieci Trentine correnti, per ciascuna volta, da esser applicate alla Communità, et à rifar il danno; vogliamo però che possi ogn’uno giouarsi, et diffendersi sù’l suo, per non patir danno.

Dell’Officiale. Cap. LXIX.


STatuimo,che l'Officiale, che commetterà fraude nel suo officio, over sarà falsa relatione, sia condannato dal Sindico,

et Vicario in lire dieci Trentine per ciascuna volta da esser applicate alla Communità; et non potendole pagar, sia in arbitrio di esso Sindico, et Vicario di castigarlo, fuori del corpo, à suo arbitrio.

Delle