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DELLA VAL DI LEDER. 29

Delle Siepi ò Cese. Cap. LXX.


STatuimo, che e alcuno romperà, ò levarà le Siepi, ò Vaioni dell’altrui possessioni sia condannato dal Sindico, et Vicario in carantani 16.Trentini, se sarà de dì, et nel doppio se farà di notte, per ciascuna volta, laqual pena sia applicata alla Communità.

De Giocatori. Cap. LXXI.


STatuimo; che’l Sindico, et Vicario non rendi ragione à giocatori, nè per causa di gioco, nè per imprestito al gioco, se non è per il gioco di tavole. Et che niun Tavernieri, ò altra persona possi per occasion di gioco pigliar’alcun pegno da figliuoli di famiglia, ò d’altri famiglia sotto pena di carantani 16.Trentini, da esser applicati alla Communità, et inoltra della restitution del pegno senza dinari.

Della voce masculina nelli Statuti. Cap. LXXII.


STatuimo, che’l genere masculino nelli predetti Statuti nelli suoi casi, comprend’anco il genere feminino, de modo che quello s’hà datto sotto la voce del maschio, tanto s’inendi esser ditto anco della femina.

Te-