Pagina:Statuto delle tre giurisdittioni di Telvana, Juano, e Castell'Alto.djvu/133

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121 f Noi Claudia per la Dio gratia Arciducheffa d’Auftria, Ducheffa diBorgondia, Landgravid’Alfatia, Confettadel Tiroio, nata Principeffa di Tofcana &c. Tutrice, Contutrice, e Plenipotentiaria Governatrice degl’Arciduchi Pupilli per fe, e per fua Maeftà Cefarea &c. r y Olendo Noi remediare à molti difordini, & abufi, che fono nelle noftre Giurisditioni di Valfugana, acciò li Sudditi godino la pace, equiete, & effetti di Giuftitia con rninor difpendio, & incommodo pofiìbile, habbiamo matura* mente fatti li feguenti ordini d’elfer publicati in tutte tré le dette Giurisditioni, Se inviolabilmente oflervati, e così commandiamo, & efprelfamente decretiamo, & relpeétivè prohibiamo, cioè Primo, Che niun Suddito polla mandar’, ò venir in perfona à Infpruch per far ricorfo, lenza efpreffa noftra licenza in fcritto.

Secondo, Che niun’Avvocato, e qualonque Procuratore debba lotto pretefto di qualfivoglia raggioni levar le caufe dalli Foriordinarij, ne meno formar fuppliche diretteà Noi, ò à noftri Tribunali, fe— prima non farà feguita fentenzain feconda inftanza, in modo, che fempre lìj olfervata la forma della raggione, Se il Statuto, e quello fotto pena d’effer privati, ò fofpefi dall’officio, Se efercitio, ò altre pene arbitrarie.

Terzo, Che nelle caufe non eccedenti la— fumma deRagnefivinticinque non fia admelfa inftanza alcuna in fcritto, mà che in un termine folo fìano afcoltate le parti, e fatta la fentenza; e fe occorrelfe far prove, ò dedurre qualche raggione, non fi paflì il terzo termine, e non fia— icritta cofa alcuna, fe non la pura, emera fentenza, che dorerà far’il Giudice fummariamente, d’elfer efequita fenz’altra appellatione.

fe.

Quarto, Che li Notari debbano tenere li loro Protocolli fedelmente, e ben regiftratti, fi degl’inftrumenti, come diqualonque atto giudiciale.

Quinto, Che nelle caufenon eccedenti Fiorini cinquanta di capitale di cotefta Moneta corrente, fenz’alcun riguardo delle lpefe, havendofi due Sentenze conformi, fi debbano efeguire fenz’altra appellatione, ò ulteriorricorfo, nonoftante, che vi folTe una fentenza intermediacontraria.

Sello, Che li Notari non poifino far l’officio dell’Avvocato, ò Procuratore tanto in voce, com’in fcritto, avantiqualfivogha Tribunale, eccettuate le caufe proprie, e de fuoi Parenti, e quello prohibiamo fotto pena d’eflèr privati dei Notariato.

Settimo, Che niun Dottore, ò altro Caulidico polla efercitare l’officio deli’Avvocato, ò Procuratore, fenz’efprelfa noftra licenza.

Ottavo, Che niun Notaronovamentecreato polla efercitare l’officio fenza efprefianofira licenza in fcritto.

Nono, Chi nell’avvenire vorrà mandar fcritture eftratte da Procelfi per ottener Delegatone, ò altro fuffraggio di Giuftitia, debbano alla prefentia della partecontraria elfer collationate, e fottoferitte dal Giudice della Caufa, e dal Cancelliere, ò Attuario, altrimente non faranno accettate.

Decimo, Ch’in avvenire li memoriali, che faranno alla parte communicati, debbano elfer fempre dalla medema con le proprie rifpofte trafmelfi infiemeconlifeguiti Atti, e Referitti concernenti la cognitionedella caufa, acciò la Confulta noftra polfa con vero fondamento far le deliberationi per Giuftitia.

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