Pagina:Statuto delle tre giurisdittioni di Telvana, Juano, e Castell'Alto.djvu/134

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Undecimo, Che nell’avvenire tutti li Giudici debbano ogni due anni Ilare al Smdicato.

Duodecimo} Ch’il Capitante} & altri fuccelTori non debbano ingerirfi nelli Giudieij ordinari)} che corrono, e che fono avanti li Vicarij 3 e Tenenti, ne conceder Referitti impeditivi al corfo della Giuftitia in cont’alcuno, mà lafciarlo libero fino alle Sentenze inclufivé, e fe poi alcuno s’aggraverà, il Statuto hà provifto con l’appellatione, e fe il Giudice ordinario farà allegato fufpetto, in tal cafo gli fia dato un Coadiunta nel modo, che difpone il Statuto, Item, che non fia fatto Referitto definitivo, ne impeditivo l’ordine giudicale, e fepure venifle fatto ticorfo urgente, ò neceitario, non faccia Refcritto fenza informartene dell’iftefi Giudici avanti li quali pende la Caufa»

Decimo terzo. Che li Vicarij nelPordini deili Giudicij Civili, ò nelle cofe Giurisditionali, e concernenti il buon governo delle Signorie, debbano obedire all’ordine^, che li farà importo dalli Capitani, e Tenenti, e fe ad elfi Vicarij forte commandata cofa, che parefle contro raggione, e-, Giuftitia, in tal cafo ricorrino ad informare il detto Capitante, ò Sncceflore, il quale doppo haver havutal’informatione faccia quella rertblutione, che richiede il giufto.

Decimo quarto. Che nell’avvenire in terza inftànzaquella parte, che vorrà appellare, doverà mandare tutti li formali, e gl atti dell’appellatione, altrimente non farà ricevuta, e correrà il tempo della deferitene &c.

Decimoquinto, CheniunGiudice, òMiniftro porta ricever memoriali fotto nome di Communità, fe prima non gliconfterà, che fia flato validamente conclufo dal Configlio, e dalla Regula, prendendone perciò dall’irtefie Communità la fufficiente informatione. 11 che anco farà ortervato dalla noftra Confulta, che ritrovando elTer flati fatti da due, ò trei privati fotto nome publico, fiano feveramente cattigati, e_.

condannati nelle fpefe, che per tal caufa havefle fatte.

Decimo fello, E perchè li Proceffi nelle Signorie, benché di poca fumma, vengono fabricatilongi, e voluminofi con danno, e rovina de fudditi, fi commette, e s* ordina agl’Avvocati, e Procuratori, & alle Parti, che nelle caufe eccedenti la fumma di Ragnefi vinticinque, nelle quali fi deve-»

proceder in fcritto, non fi polla, ne deva palpar più, ch’alla quarta fcrittura, cioè quattro fcritture per parte, e non più, e che fia conclufo in caufà, e data la fentenza con ognipreftezza poffibile, dovendo il detto Giudice troncar le cavillationi, e fubterfuggij delle parti.

Decimo fettimo. Che niun Suddito porta adoperar Sacerdoti à comparire inperfona nelli Fori fotto pena della perdita delle-, raggioni, eccettuate però le Vedove, PuppìUI, Parenti, Poveri, Se altri cafidall* legge canonica permeffi.

Decimo ottavo, Che niun Suddito debba-»

compromettere caufe Secolari in perfone Eccleliaftiche, e ciò fotto pena della nullità, Se altrepenearbitrarie.

Decimo nono. Ch’ogni, e qualonque Miniftro deva non folo ubidir allimandati, e referitti che di tempo in tempo faranno inviati, mà de Mandati aviiàrne ancora-, quanto prima la ricevuta, Se avifar la prefitta, e dovuta ubidienza.

Ventefimo, Che niun Capitante, ò Tenente, ò Vicario prefuma di conceder falvicondotti, òtoleranzaà Banditi, ne anco per hore; Mà devino, in conformità de Proclami, fcacciarli, ò farli pregioni.

Ventefimo primo, Che niun Capitante, Tenente, ò Vicariò permetta nell’avvenire à qualonque Communità fotto qualfivoglia pretefto di confuetudine, di poter imporre Collette, Tafle, ò Contributioni fenza la prefenza d’uno delli detti Officiali, e Miniftri, e ch’ogn’anno à medemi de va ogni Communità render conto di tutto il denaro efato dalle predette Collette, & in che fia flatofpefo, e ciò fotto pena ad arbitrio noftro.

Venie