Pagina:Statuto delle tre giurisdittioni di Telvana, Juano, e Castell'Alto.djvu/167

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Ne può imputarli alcuna cofa alla Commanità di Cinte per il danno dato dalli Particolari, cafo che ciò venilfe provato, perchè viene legitimamente fcufata non folamente per la diftanza del luogo, ma anco perchè limili danni fuccedono in occulto, e con fecretezza, fi come anco per caufa, che ’l detto delitto non hà caufa facce® va, nelli quali cafi è cofa chiara, e notoria, che la Còmmunitànon può ne meno ratificare tal delitto.

Mafcard. de probat. conci. 1421. num. 21.

Burgenf obferv. militar. cont. 4» obferv.

89. numcr. 4.

Dove anco dice, che nonlìdeveprefumer lafcienza, partenza, e tolleranza della— Communità, màdeveelferprovata.

Qutn. conf. 12. num. 8. lib. 5.

Decif. conf. 477. num. 3.

E quando 3! danno datto non ridonda in utile della Communità, mà delli Particolari, alloranonfidice averlo ratificato la Communità, mà fono tenuti li Particolari.

Burgerf. loco citato, & Roland, a Valle conf. 66. voi. 2.

E tutto ciò fii detto foprabbondantemente, poiché in niun luogo negl’atti conila del Danneggiatore, e meno del danno contro la convenzione. E quand’anco conftafledel danno, il che fi pone per modo di fintone, non farebbe ne meno da confiderarlì, perchè non conllarebbe del tempo di tal fuppofto danno, e quel che più importa è, che ’l detto danno farebbe accaduto per colpa, e negligenza della parteColò, per non ha ver invigilato alle raggioni, ed intere® fuoi, perchè fe havelfe invigilato, come doveva, alle raggio®, ed intere® fuoi, fenza dubio non farebbelue ceffo alcun danno, e cafo folle anco accaduto, ha verebbe havuto’l rimedio inpronto difar caftigare immediatamente li Danneggiatori. Per lo che con tutta raggionehà luogo in tal cafo la Regola, che quel danno, che li cagiona da fe fteffo, non fi rilfenta come danno. Text. in L. quod quit 201. jf de Regulis J uria.

Ne 5 e niente" allatto Tfondàmento delle lettere del ClariffimoSignor Ropele, ftante chenon è ilàifàta la recognitione colle dovute foleinnifà-, perchè non è concelfa al Signor Attuaripupatàl auttorità fenza la prefenza delle parti j imperoche fe la copia d’uh’Inftròmento publico fatta fenza la prefenza, e non citata la parte, nonvaie.

Bald. conf. 395. in fin. Uè. 4.

Ma noe b. lib. 8. conf. 732. num. 4. & hot referens Gratian. difeept. forenf. cap. 77. fui num.

26. & cap. 582. num. 15. cum capit.

736. numer. 28.

Quanto minor prova farà una fcrittura privata reconofciuta dal foloNodaro fenza— effer Hata citata la parte? imperoche la— fcrittura privata, accioche polli far prova, deve effer reconofciuta prefente, ò almeno citata la parte, come lo dice doppo altri da fe citati.

Andreol. controverf. 78.

Tanto perchè le dette lettere non contengono alcuna cofa contro la Communità, quanto perchè folamente efortano, quanto perchè contengono’! Colo trattato, quanto perchè dalle medeme non conila dell’auttorità datale dalla Communità legitimamente congregata, e finalmente perchè fe folfe anco feguita qualche conciali©ne, la quale però non è veramente feguita, niente di meno la Communità non redarebbe obligata, imperoche per fare che la Communità fia obligata, deve effèr nella forma folita, ed ordinaria congregata, e così radunata promettere, ò far la procura, ne in altra forma reità obligata ia— Communità, comefuppone Lof.tus de Jur e Univerfieatìs parte 3. iris princ. cap. 4.

Conciol. ad Statut.

Euguè. Itb. 1. rubr. 2. num. 3. & per tot.

E tanto maggiormente, perchè per far una— tranfattione fi ricercala procura Ipeciale, e non è badante la generale, nella quale— non fia efpreffa tal facoltà. Text. in L. Mandato generali Co. ff de Procurator.

Rolland. a Valle conf. 26. num. II. lib. 2.

Qhrijìi. decif. Belgio. 1 77. num. 7. voi. 3.

Faher infuo Cod. Uè. 2. tit. 4. deTranfatt.

dejfinit. 7.

E perciò