Pagina:Statuto di Trento con li suoi indici si nel civile come nel sindicale e criminale.djvu/105

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DE’ SINDICi, 97 to, e della perdita del Vafo di Rame venduto unitamente col Carneo di Ferro, d’appiicarft per metà alla Comminuta, e 1 altra meta all Acculatole. De’ prezzi de’ Pefci limitati. Cap. 81. rlìi ftatuimo, ed ordiniamo, che li Sindici procurino, che tutti li Pefci di P qualunque condizione effer fi vogliano, vengano venduti a Lira graffa > nella Città di Trento, e fuo Diftretto per que’ prezzi, che doveranno efier limitati dalli detti Signori Sindici ad arbitrio loro, fecondo la diverfita de’tempi e che detti Sindici per efla ftima habbiano fidamente una Libra di Pefci, e “£&* ^1“L^i, Carpioni, e d" atei Pefci MMU Lago Bennacenfe, ò fia di Garda, come pure degli altri i imarchevoli Laghi, e Fiumi della Città, e Diocefe di Trento, eccettuate le Sardene, Sayelh, Scardole, e Pefiati, come fi dirà fiotto, per due Carentam, «vero cinque Soldi de’ Danari di Trento, falvo che nella Quarefima fi poffino vendere do deci Quattrini per Libra, e doppo la Quarefima fino alla Fella di San Michele ducutele Sardellefrefche per «nCarenuno, e Libra di^ardo™ 3, favelli Repellati.eccettuati li Cavedoni, per un Carentano, e nella Quarefima per fei Quattrini. Una Libra di Carpioni cotti per tre carentam. Una Libra di Pefci Salati de’ Valli per un Caretano. _ f..,. Una Libra di Anguille, Trutte, Luzzt, e di alm buoniPefici falati, dei Lago di Garda, e d’altri buoni Laghi, e Fiumi, per due Carentam. Inoltre, che Chiunque venderà Pefci, fu. tenuto, & obbligato «ej.». dere a Libra grofla,& a giufto pefo a qualunque perfona, come fi e detto, fotto pena di Ca^tauidueV ogni oncia; e delia perdita de- Pefc.da.ncorrerf. da cadauno, & ogni volta, che verrà contrafatto, d applicai fi alla Comprimente, che niuna perfona di che condizione,ò qualità efier fi fia, volendo comprare Pefci, ardifea, ò prefumi pubblicamente, overo occultamente, per fe, ò per interpofta perfona in verun modo, o fotto qualunque preteflo dare, e pagare di più del prezzo come fopra limitato fotto pena di lire dieci di danari di Trento, per ogni volta, e cadaun contrafaciente, d apphcarfiper metà alla Communità, e per l’altra metà all accufatore, o inventore. Deprezzi, overo Salarj de’Lavoranti, &Operarj. Cap. 82. I Noltre ftatuimo, & ordiniamo, ch’elfi Sitfdici procurino, che ninna perfona ardifea ò prefumi dare, e pagare a Lavoranti delle Vigne, cioè a Uomini, Donne, e Putti da quindeci anni in giù, per la loro fatica o mercede, oltre gl’infrafcritti prezzi, fecondo li tempi infraferitti, difhnti, e limitati con le fpefe folite darfi fecondo lo ftilo della Città di Trento, nè detti Lavoranti, Donne, e Putti ardiscano, ò prefumino dimandare, ò ricevere per le loro fatiche, e mercedi, oltre Irprezzi infraferitti, fotto pena di Carentam quaranta da incorrerli per ogni volta, e da cadaun contrafaciente, che pagherà, o che riceverà d’avvantaggio di quanto qui fotto vien limitato, la qual pena faià applicata per metà alla Communità, e per l’altra metà allAccufatore. Primo nelliMefi di Marzo, Aprile, Settembre, Ottobre, non fi paghi, nè ù riceva oltre Carentani quattro per ogni Uomo, e cadauna giornata: per ogni Donna, e per ogni Putto della predetta età Carentani due. ^»