Pagina:Statuto di Trento con li suoi indici si nel civile come nel sindicale e criminale.djvu/106

Da Wikisource.

98 LIBRO SECONDO Ne’ Mefi di Maggio,Giugno, Luglio, & Agofio, non fi diano, nè fi ricevano, più che Carentani cinque per ogni Uomo, e cadauna giornata, e per ogni Donna, e Putto dell’età fopr’accennata Carentani tre. Ne’ Mefi di Novembre, Decembre, Gennaro, e Febraro, non fi diano nè fi ricevano, fe non Carentani tré per ogni Uomo, e giornata, e Carentani ’due per ogni Donna, e Putto dell’età come l’opra, falvo che per zappare le Vigne in qualunque tempo impunemente fi poflbno dare, e ricevere Carentani cinque per ogni Uomo, e per ogni giornata, e non più, fotto la pena predetta. Della Sollecitudine della Guardia della Città. Cap.83. I Noltre ftatuimo,&orditiiarno,ch’eflì Sindici procurino,& invigilino con grande follecitudine alla cufiodia della Città,cioè delle Porte,e de’ Muri,acciò non manchinole guardie ne’luoghi deputathe tutto ciò,che d’indi fi ricava,ed’efigge,s’afpetti a detti Sindici follecitanti,fiotto pena altrimente di lire cinque,fealmeno una volta alla Settimana non invigileranno,e fiolleciteranno,come l’opra, Della Sollecitudine nell 5 aggiuilar, e riparare le Strade, e Ponti. Gap. 84. I Noltre fiatuimo, & ordiniamo, che li medefimi Sindici procurino, acciò le Strade, Ponti, Rozali, & altre cole limili, venghino reparati, ed’aggiuftati, & a quello effetto pollino comandare a’ Maeftri Muratori, Legnajoli, ò Falegnami, e Boari, fecondo gli parerà più ifipediente, con auttorità d’imponergli la pena di Carentani fiedeci al giorno, & anco di accreficerla fino a lire dieci, e quella efiggere da Contrafacienti, edifiubbidienti, nè alcuno, che farà comandato, podi efimerfi, ò fallarli, fiotto pretello di qualche privilegio, ò d’altra calila, dandofegli però la fina condegna mercede. E le detti Sindici faranno negligenti neH’adempire a quanto fopra, doppo che gli farà fiato notificato, in tal calò incorrino nella pena di lire cinque, d’applicarfi per metà alla Communità, e per l’altra metà all’Accufatore. De 5 Carrezadori per Paltrui Poflèffioni. Cap. 85. I Noltre fiatuimo, & ordiniamo, che fe alcunointrarà nelle pollelfioni, e fondi altrui, carrezando per li medefimi, venga condannato in lire cinque di buona moneta per ogni volta, che averà carrezato, d’applicarfi per una metà alla Communità, e per l’altra al Padrone del fondo, oltre il rilacimento del danno, che quello averà patito, e farà creduto ad un fol teftimonio, over anco allo ffeflò Padrone del fondo, mediante il giuramento. De’ Stari, Brente, & altre mifìire da bollarli > ed* aggiuftarli. Cap. 86. T Noltre fiatuimo, & ordiniamo, che gli Stari, Brente, Galede, Quarte, Quartitoli, Pefaroli, Stadere,Bilancie, Onde, Palfetti, ed’altre limili mifure, e peli vengano aggiufiate, e bollate, almeno due volte all’Anno, e Angolarmente nel mefe di Settembre, e di Marzo, &ogni volta, che farà ifipediente, e che le mifure, e peli debbano^eflere le medefime, e communi, nel Diftretto di Trento. Di dover Iafciar la quinta parte della Graffina in Città. Cap. 87. I Noltre fiatuimo, & ordiniamo, che alcun Cittadino, ò Forefiiero conducendo da qualche luogo nella GiurifdizionediTrentoSevo^ongiajSmalzo, Formaggio, Carni falate, Beftie da macello, Porci graffi.Mezene, & altre Graffine, delle quali il Forefiiero deve Iafciar il quinto, & il Cittadino, ò Diftrettuale la metà da vendere nella Città di Trento, fi a tenuto entrare con quelli in Città, e non polla condurli fuori delle porte della Città, overo sligare, e fcioglicre le Navi, ò Zatte, fopra de’quali avellerò condotto fimil forte di Graffine, fe prima non farà lafciata quella metà, òquinta parte, comefopra, chedoverà efler