Pagina:Statuto di Trento con li suoi indici si nel civile come nel sindicale e criminale.djvu/107

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DE’ S I N D I C I99 rà e (Ter confegnata al Procuratore della Communità, overo a quello, che farà deputato à ricever il quinto,e ciò fotto pena della perdita delle cofe predette, la metà dellequali farà applicata alla Comminuta, e Ultra meta all Inventore. Belli Giudici delle Appellazioni della Citta di Trento. Cap. 88. D I oiù ftatuimo,& ordiniamo, che dalli Proveditorx, e Confoh della Commimità di Trento fiano eletti li Giudici delle Appedazioni, uno de quali almeno Via Turifpento della Città, alli quali Giudici s afpetti la cognizione delle Appellazioni dalle fentenze de’Sindici della Commimna di Trento, & il loro officio duri per quattro mefi, come quello degli altri Officiali.. Che non fi appelli da veruna Sentenza in cui fi tratti di meno di libre dieci. Cap. 89. D I più ftatuimo,& ordiniamo, chenelleCaufe Civili, overo Criminali,che verranno conofciute dalli Sindici della Comminuta di Tremo, non fi podi appellare dalle loro Sentenze, lotto a quindeci lire di buona moneta, ne po?rTdirfi milla la fentenza, lai va però Tempre la ragione del gravame alli Conili come fu provillo nel fine del primo {latino del preferite Volume. Che dalle Sentenze delli Giudici delle Appellazioni s abbia d’appellare alli Confolidella Città. Gap. 9°* D I più ftatuùno, & ordiniamo, che le Canfe d’Appellazioni, che vengono interpone dalle Sentenze delli Giudici delle Appellazioni della Communi ( T ento, foliti eleggerfi dalli Confoli della Citta, poffino, e debbano pormrfiaali fteffi Confoli dilla Città, li quali Confidi«col configli?de Gmnfpenti, a He Parti no n fofpetti, debbano dette Caufe terminare, e decidere;con quello però che nel commettere le dette Caufe a’ Giurifpenti, venga ofieryato li molo e forma dello Statuto di Trento, preferititi fotto la Rubrica, Del modo di conofcS Caufe di Appellazioni,e fotto là Rubrica Delli Salari de Giudice Delle Beftie comeftibili, e Vettovaglie, che non li devono trafportare fuori del diftretto di Trento. Cap. 91. I Noìtre ftatuimo, & ordiniamo, che alcuno non debba condurle, o fot condurre fuori del Diftretto, e Vefcovato di Trento, lenza la licenza de Confoli e Proveditori di Trento,alcune Beftie vive, ò morte, Colami, Pelleconcie ò non «mele, Formaggio, Smalzo, Sevo, Graffine nè a tre V^gvaghe comeftibili, eccettuate quelle, che vengono condotte dal di mori de Dilli etto, e fanno paffaggio per di qua ad altre parti; non derogando pero alla ragione, e confuetudine antica di lafciarviil quinto dalli Foreftien,e la meta dalli Cittadini,e Diftrittuali, fotto pena in cafo di tranfgreflione, di perdei le iobb-, ocrn’uno potrà fare le parti di Acculatol e,& a quello fi applicherà a quai fa parte del contrabando, e farà creduto anco ad un fol teftimomo di buona voce, e fama: Salvo che fi poffino condur via gli Ammali vivi (ma non già molti) che lenza dolo, ò frode faranno comprati sù la piazza di Trento nelli quattio Mercati generali della Città di Trento, efpreffi di fopra negl, altri Statuti. E che nelfun Officiale polla dar licenza di condur via finul fo* te di Anima,, ò Vettovaglie, contro il tenore del prefente Statuto, fotto la predetta pena, d’applicarfi per metà alla Communirà, e l’altra meta all’Aceufatoi^e. ^ Di non doverli trafportare il Ferro fuori delia entra, e Diftretto di Trento. Cap. 92. Y Noltre ftatuimo, ed’ordiniamo. che ninno ardifca,fenza licenza del PienI cipe, trafportare Ferro fuori della Citta, e Didietro di ren, L P “ na della perdita del Ferro: è chiunque porterà Ferro alla Città, fia tenutoma