Pagina:Statuto di Trento con li suoi indici si nel civile come nel sindicale e criminale.djvu/108

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100 LIBRO SECONDO I I nìfeftarlo alli Signori Confoli, e Proveditori della medefima, fotte pena della perdita del Ferro non manifeftato E fe alcuno porterà, nella Nave, Zatta, ò in qualfifia altro modo, Ferro nafeofto, incorri nella perdita dello Pedo Ferro, & il Padrone della Nave, Zatta, ò di altro artificio, in cui verrà portato il Ferro nafeofto, incorri nella pena di lire dieci da pagarfi alla Cummunità di Trento, e fi paghi la quarta parte all’Acctifatore. Di quelli, che Icientemente occuparanno Strade pubbliche, vicinali, ò Rivi, Gap. 93. Noltre ftatuimo, & ordiniamo, che qualunque perfidia della Città, e de Diftretto di Trento, la quale averte occupato feientemente Vie communi, ò Vicinali, Acque, ò Rivi della Città, e Diftretto di Trento, debba quelle libere rilafciare, e fgombrare nel termine di giorni quindeci doppo fattagli la denonciazione ò grida nel luogo dell’abitazione di quello,che averà occupato, il quale, in cafo di non adempimento, paghi lire dieci di buona moneta alla Communità, e nientedimeno refti aftretto à rilafciare, e fgombrare la Via, Acqua, òRivo, che avelie occupato, e li Sindici, eProveditori della Città fimo tenuti denonciare al Prencipe l’occupatore difubbidiente. Di quelli, che terranno falle Mifure, e di quelle le ne prevaieranno nel vendere, ò comprare. Gap. 94. Noltre ftatuimo, & ordiniamo, che fe alcuna perfona della Città, e Diftretto di Trento tenirà in fua Cafa, overo Abitazione mifure, e pefe fai fe, e le averà adoperate nel vendere, ò comprare, fia punita, e condannata in lire vinticinqne di buona moneta di Trento, potendo ogn’uno efterne l’Accul’atore, al quale farà applicata la metà della fuddetta pena, e l’altra metà alla Communità di Trento. Di dover eleggerli gli Stimatori delle Carni. Gap. 95. Noltre ftatuimo, &ordinamo, che venghino eletti liSopraftantialleCarni,e quefti debbino edere Uomini buoni, e difereti,di buona voce, e fama, l’incombenza de’quali farà lo ftimarele Carni, invigilare, e fopraftare, che quelle fiano vendute àgiufto pefo, e che le Carni d’una Beftia non fi vendino per quelle d’un’altra, e che gli Beccari oftèrvino li Statuti. Che li Foreftieri non pollino alRimerli ad* alcun officio, le non averanno comprato qualche polleffione. Gap. 96. Noltre ftatuimo, & ordiniamo, che niun Foreftierobenche fi a fattoCittadino in parola,venghi adonto,ò ricevuto ad alcun’officio della Communità, fe prima non averà acquiftato Cafa, ò Beni, à proporzione delle fue facoltà,in a ibi trio, e parere del Conug!io:e ciò abbia luogo tanto ne’ preferitile in quelli d’avvenire. Che ogn’uno, che poffiede beni in Città, e Tuo Di (fretto, lia tenuto lòlfenere le gravezze Gap. 97. Noltre ftatuimo, & ordiniamo, che ogn’uno, che poffiede beni in Città, e I I 1 filo Diftretto, di qualunque condizione, ftato, e grado eflèr fi voglia, fia Tenuto, & obbligato fare, tutte le finizioni, e concorrere al fofienimento di tutte le gravezze reali, e perfidiali, affieme con li Cittadini, fecondo la proporzione de’ poderi, che poffiede in Trento, e fuo Dirti etto; i! quale Statuto non Iiabbia luogo con quelle perfidie, che per legge Civile, ò Canonica fono efenti. Che