Pagina:Statuto di Trento con li suoi indici si nel civile come nel sindicale e criminale.djvu/109

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DE’ SINDICI. ioi Che li panni, drappi, e telami fiano venduti fecondo ilbrazzo della mifura di Trento. Cap. 98. I NoItre ftatuimo, & ordiniamo, che tutte lerobbe, di qualunque condizione fi fiano, che fi vendono à mifura, debbano venderli a nufura dei brazzo di Trento, efclufa ogni altra, fotto pena di lire cinque di buona moneta per ogni brazzo, e della perdita della robba che farà venduta, eccettuate le Tele bianche, Tedili, Panni di ino Todefchi fpinati, & altri filmili Politi venderli alla mifura del brazzo di Monaco, 1 quali debbano efler venduti al medefimo brazzo di Monaco, falvo però il Fuftagno, che fi deve vendere a mifura del brazzo di Trento, fotto la predetta pena. Che li Rivenditori non pofTano comprare grano ne" luoghi infrafcritti, con apportarne fcarfèzza. Cap.99. I NoItre ftatuimo, & ordiniamo, per divertire la penuria del grano, e biade in Trento, che niuno Rivenditore, di qualunque condizione egli fia, ardifca ò prefumi comprare Formaggio, Buttiro, ò Biade di qualfifiia forte, nè di quelli far Mercanzia, di qua dal Mercato di Egna, di Termeno, del ponte Alpino della Villa di Faii, nè tra il Diftretto della Giurifdizione di Trento fotto pena di Carentani otto per ogni Staro, e della perdita del Grano, Formaggio, e Smalzo, e di Carentani venti per ogni Staro, e d’una lira per cerni Formaggio, e d’un groflo per ogni lira di Buttiro, fenza precedente licenza delli Confoli, e Proveditori della Città. Salvo, e rifervato, cheli fiuddetti Rivenditori impunemente, e fenza veruna licenza poflano comprare, e far Mercato in Città, e fuori, con li Foreftien, che condurranno Biade dalla Val Lagarina, e dal Diftretto di Vicenza, di Verona, di Mantova, di Erefeia, e di altre Città circonvicine. Chela Biada da Cavallo venghi venduta da Rivenditori con quella iftefla mifura, colla quale è fiata da effi comprata. Cap. 100. I NoItre ftatuimo, ed’ordiniamo, che qualfifiia Rivenditore fii tenuto, ed aftretto à vendere la Biava da Cavallo con quella mifura ifteflà, colla quale fa verà comprata, fotto pena di Carentani otto per ogni Staro, e della perdita della Biava. Della vendita del Sale da fàrfì, come qui lòtto. Cap. 1 o 1. I NoItre ftatuimo, ed* ordiniamo, che il Sale venga venduto in mafle, ò come volgarmente fi dice in tocchi, come vien comprato, e che la Quarta del Sale venga empita in tré volte, ò fia con tre badilate al più, & il Seftiere con dieci bacìilate, e che ogni Cittadino, e Diftrettuale fottopofto alla Podeftaria, e Giurifdizione di Trento, abbia la facoltà di comprare di quel medefimo Sale, che farà condotto in Citta, a quell" iftefta mifura, e per il medefimo prezzo, che il Conduttore della Salara lo averà comprato dal Mercante di efib Sale, al qual Conduttore non far a le* cito vender Sale di notte tempo, mà quello lo doverà vendere trà il giorno in pubblica Contrada, avanti il Fontego di detto Sale, col mezzo del folito Mifuradore della Comrnunità, fotto pena di Ragnefi dieci, da dividerli ugualr mente, trà il Fifco, la Communità, FAccufatore, e la Parte dannificata > alla qual pena farà tenuto il fuddetto Conduttore, anco per ilfuo fopraftante, & il Mifuradore, in cafo di contrafazione, refti privato del fuo Officio, nè piùà queIIo 5 uèad alcuifaltro di detta Communità di Trento poffi effer ammeflo.