Pagina:Statuto di Trento con li suoi indici si nel civile come nel sindicale e criminale.djvu/110

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102 LIBRO SECONDO Del Legname, che urta nel Ponte dell’Adige 5 acciò quello, fabbricato con grandifiìme fpefe, non venga difirutto, Gap. i o 2. T Noltre ftatuimo, ed 5 ordiniamo, che fe alcun Legname averà urtato in alcuna delle Pile, Legni, ed’Edificio di detto Ponte, in qualfifia modo, e tempo, per ogni Rate, e tante volte, quante urtarà, do vera pagare il Rattier0 ’ r r ac ‘ I i ° r ne „ c J e.^ a ^ a,e >? de’ Legnami, che averanno urtato, qualunque igli li lia, Malchio, oFemina, si Terriero, che Foreftiero, lire cinquanta cn buona moneta alla noftra Communità di Trento, overo al di lei Procuratore per ella; e per ogni Zatta lire venticinque; per ogni Piana Carentani otto; per ogni Borra Carentani quattro, oltre la perdita del Legname, & il rifaccimento del danno, che farà cagionato al fuddetto Ponte: E la iuddetta pena tóm applicata per metà al Prencipe,e per l’altra metà alla predetta Communità. Di pm rtatuimo/& ordiniamo, che chiunque condurrà Rate, Zatte, ò altri Legnami per detto Fiume, prima di approdare al detto Ponte, e fue pertinenze, fia tenuto notificare al Procuratore della Città, overo al Capitanio della Porta di detto Ponte la venuta della Rate, Zatta, overo del Legname, che vien condotto, fotto pena di lire vinticinque dì danari, e della^perdita del Legname, da incorrerli tante volte, quante verrà contrafatto, e d’applicar!] per una metà al Prencipe,eper l’altra alla fuddetta Communità di Trento. Di quelli y che non anderanno alla guardia. Gap. ì o 3. T Noltre rtatuimo,.ed’ordiniamo, che chiunque farà comandato di andare alla guardia delle Porte 9 e Mura della Città 5 e non vi anderà 5 ò non farà la guai dia? incorri nella pena di Carentani quattro ogni volta 5 che contrifarà, e vi fi metta un altro à fpefe del TranfgreiTpre da chi s’afpetta. Che alcuno 3 per l’Officio 5 eh 1 egli avefse 5 non poffa leulàrfi dalla cuftodia, e guardia, Gap. 104, TTem rtatuimo, & ordiniamo, che niuno poflTa,ò debba effiere feufato, per A caufa di qualche Officio, ch’egli averte, dal Prencipe, overo dalla Communità, nè per qualche Capitaniate, overo cuftodia, che tenefle di qualche Cartello, purché abbia lo Stipendio da qualche Efercito, Cavalcata, over Officio, e fe in di lui vece non manderà un’Uomo fiifficiente, venga punito ogni volta in una lira di buona moneta, Che li Minori, e Vecchj non fi debbano ammettere alle guardie della Città. Cap. 105. T Noltre rtatuimo, & ordiniamo, che li Sindici non ammettino alle guardie delle Mura, e Porte della Città di notte tempo, nè ad altre guardie notturne, li Minori fotto li dieciotto anni, e li Vecchj, che forpaflano gli anni fettanta, mà in lor vece vi mettino altri fufficienti à loro fpefe, fotto pena di Carentani quaranta. Che le Some, & altri Carichi debbano {caricarli in Città. Cap, 106, T Noltre rtatuimo, & ordiniamo, che tutte le Some, &ogni altro pefo, eca■ rico ) c he vengono condotte, ò condotti nella Città di Trento, con Cavalli, e fopra de Carri, e Carrette, fi debbano icaricare, e deporre nella ftefla Città,