Pagina:Statuto di Trento con li suoi indici si nel civile come nel sindicale e criminale.djvu/111

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DE’ S I N D I C I. 103 Città, nè lì pollano quelle, ò quelli condurre con altri Bovi di altre Terre fé non dalli Carradori della Città, quali dovendo fiftenere altri aggravi della medelìma Città, vuole ogni ragione, che abbino anco quello emolumento e ciò lotto pena di Carentani quaranta, per ogni Carro, ò pelo: eccettuate le robbe di Mercanzie de’Cittadini, a’quali farà lecito di farle condurre da qualunque altro à loro piacimento, Della vendita de’Panni. Cap, 107. TNolt’rc ftatuimo, & ordiniamo, che alcun Foreftiero, il quale Ila nato fuori 1 del Vefcovato, òche non fiaCittadino, & abitante in Trento, non polla vendere Panno, che volgarmente Io chiamano Panno fatto di garzaria, nè al retajo, ò fia à cavezzi, nè Calze, nè altre robbe di Mercanzia, alla minuta, fe non al tempo de’ Mercati, e delle Fiere generali foprafcritte, e chiunque averà contralatto, incorra ogni volta nella pena di lire dieci di buona moneta, e della perdita della robba. Del tempo, che gli Officiali di Città devono durare nel loro Officio. Cap. 108. TNoItre ftatuimo, & ordiniamo, che tutti gli Officiali eletti dalCommune, x e Configlio generale della Città di Trento, debba no rellar e nell’Officio commellogli, fidamente per Meli quattro, & oltre quello tempo di Mefi quattro, non poifino ingerirli, nè intrometterfi in elio Officio, lotto pena di Carentani quaranta per ogni volta, e chi farà fiato eletto, non polTa eller alfiinto ad altro Officio tra il termine d’un’anno, e che li Confoli elettori non pollino di fe fteffi far elezione à qualche Officio, eccettuati li Provedifori, che devono rellar nel loro Officio per il corfo d’un’anno, come anco li Procuratori della Città, che, fe faranno abili, e fulficienti, pollino rellar nel loro Officio per anni due, e non più oltre «Di quelli, che caricano, e /caricano le Navi, Rate, eZatte. Cap. 109. TNoItre ftatuimo, & ordiniamo, che ninno ardifca,ò prefumi di caricare, ò A fiancare, quallifia forte di Mercanzie fuori di Città in Villa, ò ne’ contorni di quella, nè altrove, fe non nella ftelfa Città, e ne* Vadi della, medefi ma, fitto pena di lire cinquanta di buona moneta, metà della quale venga applicata alla Camera Vefiovale, e l’altra metà alla Communità, ed’Accusatore, à fine non refti defraudata la muta sì del Prencipe, come della Città. Delli Cacciatori, ed Uccellatori, che non debbano uccellare, ò cacciare nelle Biade. Cap, 110. T Noltre ftatuimo, ed ordinamo, che gli Uccellatori, non debbano uccellare, ò tender reti nelli Migli, Panici, e nelle altre Biade, entrando in quelle, fitto pena di lire cinque di buona moneta, per cadauno, & ogni volta, che farà contrafatto, oltre il rifaccimento del danno cagionatovi. E ciò fino alla Fefta della Natività della Santiffima Vergine Maria, che corre li 8. di Settembre, doppo il qual tempo farà lecito impunemente uccellare, con minor danno però che fia poffibile, echi non averà Sparaviero, ritrovandoli in compagnia di quelli, che lo averanno, non ardifcano entrare ne’campi di Biade, lotto la predetta pena. Di quelli, che trafportaflero Biade fuori della Diocelè di Trento. Cap. ili. T Noltre ftatuimo, & ordiniamo, che alcuna perfona di quallifia Città, ò Itto. go, non polla trasportare fuori del Difìretto del Vefcovato di Trento, Biade di qualunque forte, Senza la licenza de’ Confoli, e Proveditori della Città di Trento, à Hiti?ij«il ■ I I -li f?» à I sii j* j } ill