Pagina:Statuto di Trento con li suoi indici si nel civile come nel sindicale e criminale.djvu/112

Da Wikisource.

io4 LIBRO SECONDO Trento, {otto pena di vinticinque lire di buona moneta, e della perdita della Biada, d applicarli per metà alla Communità, e l’altra metà allTnventore, ia quale incorrerà ogni Contrafaciente, tante volte, quante verrà contrafatto, e farà creduto ad un idi teftimonio di buona voce, e faina, col fuo giuramento, Di quelli? che conducono Vittovaglie alla Città. Cap. 112. I NoItre fìatuimo, ed ordiniamo, che ogni perfona di qualunque Città, Vello va to, Diftretto, e di qualfifia altro luogo, polli ficuramente, e liberamente, fenza alcuna contradizione, ò altro impedimento, condurre, e far condurre, ogni forte di Vittovaglia ( eccettuato il Vino foreftiero non nato trà li confini prefcritti dallo Statuto in materia de’ Vini ) alla Città, Diftretto, Vefcovato, Ducato, e Contado di Trento, & ivi ficuramente fermarli, & à fuo piacimento partire, con ferma fiducia, che nè alle perfone, che vi condurranno dette Vittovaglie, nèallerobbe, che averanno condotto, farà apportato alcun difturbo, così che vi potranno venire, Ilare,e ritornare lenza oppofizione di veruna perfona, eccettuati però li Banditi dalla Città, e Diftretto di Trento, e quelli, contro de’ quali follerò concede le ripreflaglie; volendo però, che li Conduttori di dette Vittovaglie, non pollino, nè debbano condurre fuori di Città, e fuo Diftretto, per sé, ò per altri, alcuna cofa, che fia proibita, e vietata dallo Statuto della medefima Città, e che prima dipartire, debbano render ragione, e foddisfare alli Cittadini, & altri Diftrettuali, di quanto follerò tenuti, & obligati, non ottante il Privileggio del foro, ò qualunque altra eccezione, che padellerò opponere, fotto pretefto di non eftere della Giiuifdizione di Trento,ò che vi fodero le folite Fiere Generali. Che non fi debba legar il fieno, e Carezze sùl Comune della Città avanti il termine prelcritto. Cap. 113. I Noltre ftatuimo, & ordiniamo, che niuna Perfona tanto di Città, come di fuori, ardifca, ò prefumi Segare, ò far Segare Fieno ò Carezze nelle pertinenze del Comune, della Città di Trento, fenza fpeciale licenza detti Confoli, e Proveditori detta Città, fe non quindeci giorni doppo la fetta di S. Michele, doppo il qual termine, fia lecito ad ogni uno del Diftretto, che concorre al fofteuimento delle fonzioni, e gravezze della Città, impunemente, e liberamente fegare, e far fegare; e chiunque averà contrafatto, incorri nella pena diLireciieci di buona moneta di Trento, per ogni Carro di Fieno, ò di Carezza legata fuor di tempo, d’applicarfi la metà alla Communità, e l’altra metà alI’Accufatore, ò denonciante. Che le Porche non Ipadate debban tenerli nelle Stalle. Cap. 114. I Noltre ftatuimo, ed ordiniamo, che niuna Perfona polli tener’in Città, e Borghi di Trento alcuna Porca, che non fia fpadata, ò caftrata, fe non la tenirà continuamente chiufa in Stalla: Et in cafo, che d’indi neufcifle, e fotte ritrovata vagare per la Città, ò ftioi Borghi, il Padrone, ò Padrona di ella Porca incorri per ogni volta nella-pena di Carentani vintiquattro d’applicarfì alla Communità di Trento, nonoftante, che il Padrone della Cafa, ò Stalla, in cui è lolita Ilare detta Porca, allegane, non elTer fua, ma di fua Moglie, ò di qualche altra Perfona di fua Famiglia: oltre di ciò farà lecito ad’ogn’uno di poter’impunemente a ma zza re fimil forte di Porche non fpadate vaganti per la Città. Detti