Pagina:Statuto di Trento con li suoi indici si nel civile come nel sindicale e criminale.djvu/113

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DE’ SINDICL 105 Delli Servitori, Serve, ed Operarj * Gap* 115. TNoltre ilatuimo, ed ordiniamo, che li Servitori, e Serve, che hanno pat■* tuito, e prom elfo fervóre à Padroni, ò Padrone nella Città di Trento per lino, ò più anni, overo à certo termine, non ardifcano lafciare il loro fervizio avanti il termine convenuto, mà debbano in quello continovare, fe non faranno fcufati, ò fcufate da qualche giuda, e legitima caufa, fotto pena di lire dieci di danaro, e della perdita del Salario, oltre la rifazione del danno, ed i n ter effe; e fe quello non potettero rifare, ò rifarcire, diano nelle carceri ad arbitrio delli Signori Sindici della Città di Trento. Di più fi ordina, e datuifce, che fe detti Servitori, e Serve fpirato il termine convenuto averanno trafcurato d’addimandare il loro Salario per due meli doppo la ’iato il fervizio, e quello non l’averanno addimandato in Giudicio, s’intendi intieramente già pagati, e fodisfatti, nè debbano ulterior* mente effer fentiri, giurando il Padrone, ò Padrona di averli intieramente fodisfatti, e di non edere tenuti di ragione al pagamento di detto Salario per qualche caufa: E fe li Servitori, e Serve averanno addimandato il loro Salario trà il termine d’un mefe, abbiano poi libera la facoltà di addimandarlo trà!o fpazio d’nn’altro mefe, nè più oltre debbano effer fentiti. Inoltre fi ordina, e llatuifce, che li Lavoranti, & Operar), che vanno à opera nella Città di Trento, in quel giorno, che averanno promeffo far l’opera, e lavorare, non ardifcano, ò prefumino andar sii la Piazza, & ivi fer* marfi ad informare, & impedire malamente gli altri Lavoranti, fotto pena di carentani venti quattro, per ogn’uno, e cadauna volta, che contrafaranno. Di più, che li Lavoranti, ed Operarj, che vanno à opera in Città, e fervendo di giorno in giorno alli Cittadini, & ad altri di Trento, fe non averanno addimandato la loro mercede, òfalario trà un mefe, s’abbiano, e s’intendano in Giudicio per fodisfatti, & più oltre non fi fentino, giurando il Padrone, ò Padrona, di averli intieramente fodisfatti, ò di non effer tenuti di ra» gione al pagamento di detta mercede. Che non ila lecito ad alcuno nelle firade, e vie tener fècchiari, acquaroli, fterquilini, cloache, ò altri luoghi im«mondi, ièquefti non faranno ben chiufi, e coperti • Gap» 116. TNoltre ftatuimo,& ordiniamo,che ninna perfona,di qualunq; condizione ella A fi fia, fopra la il rada, ò via poffa tener fecchiari, acquaroli,ò altro luogo fimile,dal quale poffa fcorrere,e cader l’acqua immonda,ò altra putredine nelle fi rade pubbliche; come nè meno poffa avere, e tenere in Cafa cloache, flerquilini, pozzanghere, ò altri limili luoghi fporchi, da quali apparentemente potta fcaturire alcun fuccidume, over’immondezza nelle pubbliche contrade ’apprettò de’ quali nè tampoco farà lecito tener lo fletto fterquilino, fe quello non venga ben murato, e chiufo dentro, in maniera, che non fi poffa vedere, ò fentirfi il fetore, fotto pena di lire cinque, da incorrerli per ogn’uno, che averà contrafatto, e d’applicarfi allaCommunità; & inoltre venga il Tranfgreffore coft retto à ri movere, e diftruggere incontinentemente quel fecchiaro, acquarolo, fterquilinio, cloaca, ò pozzanghera, che vi aveffecontro la dilpofizionedel prefente Statuto, &à nuovamente rifarlo, e ripararlo fecondo il tenore di quello noftroStatuto, in modo, e guifa tale, che alcuna forte di lordume, ò fuccidume non poffa penetrare in pubblica flrada, non ottante qualunque confuetudine, che per il pattato, ò per l’avvenire fi potette addurre contro la prefente provifione, e difpolìtione Statutaria. Che