Pagina:Statuto di Trento con li suoi indici si nel civile come nel sindicale e criminale.djvu/114

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io6 LIBRO SECONDO Che non fra lecito ad alcuno gettar acqua, ò altre immondezze dagli Ufcj,ò fineftre di Cafa nelle ftrade pubbliche. Cap. 117I NoItre ftatuimo, & ordiniamo, che ninna perfona ardifca ò prefumi gettare fuori di Cafa, ò Bottega, per le fineftre, ò per gli ufcj delle medefime in ftrada pubblica, acqua fporca, lifcia, fpazzadure, ò oltre immondezze, e lordure, fotto pena di carentani otto per ogni volta, e cadauna perfona, che contrafarà, da efler applicata alla Communità; e nè tampoco alcuno inetti dalle medefime fineftre, ed’ufcj acqua chiara, fe prima non uicira dalla porta, ò s’inoltrerà colla perfona fuori dalla fineftra, per oflervare li paflaggieri, fotto pena di carentani quattro d’applicarfi, come fopra, ancorché non reftartè alcuno lordato ò bagnato j ma fe 1 acqua } o altia immondezza caderte addoflò a qualche perfona, in tal cafo incorri nella pena di lire dieci di buona moneta, d’applicarfi, come fopra, & inoltre fia tenuto al danno, & interefte della parte, volendo che il capo di Famiglia fia tenuto, & obbligato alla predetta pena anco per li fuoi domeftici. Che li fotti, e cele communi debbano efler purgati, c {cavati, e rilpettivamente rimette e rifatte à rcquifizione di qualfìfia de’ Conforti. Cap.i 18. I Noltre ftatuimo, ed’ordiniamo, che fe due ò piit Conforti averanno fofli communi ne’ confini de’ loro fondi, & uno di elfi ricerchi,che quelli fiano purgati e fcavati, fia tenuto l’altro, ò gli altri far il fimile, overo pagare la jf u a contingente porzione delle fpefe, che v’entreranno nello fc’avamento. E lo fteftò fi offervi, fe uho avertè nella parte fuperiore qualche follò, che deri vaffe nel follò, e fondo inferiore del Vicino, volendo il fupeiiore lcavare il fuo follò che abbia bifogno d’elferelcavato, fia parimente tenuto il Vicino inferiore fcavare, òfar fcavare il fuo fortò, in modo tale, che l’acqua porta liberamente fcorrere. E fe le facoltà d alcuno di detti Vicini non giungeftero a far una tale fpefa, porta l’altro far tutta la fpefa del proprio, e per confeguire la contingente porzione dell’altro, gli fia libero di farlo pignorare fopra i frutti del di lui fondo, ma non già fopra la proprietà del medefimo, ò altri beali filabili: E lo ftertò mettodo fi abbia da ortèrvare nel rimettere, e rifare le cefe communi ne’ confini di Cafe, Orti, & altri fondi. Per quanto fpazio li debbano piantare gli Arbori, e le Vigne 3 lungi dal termine de’ confini 3 e dalle cefè. Cap. 119. I Noltre ftatuimo, ed’ordiniamo, che qualfìfia perfona, volendo piantar Arbori fruttiferi, ò non fruttiferi, quelli debba piantare dimoiti per tre piedi e non meno dal termine de’ confini; e volendo piantarvi Vigne, qnelle debba piantare lontane un piede dal termine, e non meno; E lenaicene alcun’Arbore fruttifero, ò non fruttifero fra Io fpazio dellii detti tre piedi vicino al termine, quellodoverà fterparfi dal Padrone del fondo, in cui fara nato, tra il termine di giorni tré, dopo che gli farà notificato, fotto pena di carentani fedeci per ogni contrafaciente, e tante volte, quante avera contrafatto, oltre di che farà tenuto rimovere detto Arbore, ò Ai boi i; eccettuate però le cefe, che fi potranno piantare sii i confini, all’altezza di otto piedi, e non più: e queftadifpofizione averà il fuo vigore per le venture, e non già per le pallate contingenze, nè tampoco fi doverà eftendere alle cele piantate vicine alle ftrade, overo ne’ bofchi.