Pagina:Statuto di Trento con li suoi indici si nel civile come nel sindicale e criminale.djvu/115

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DE’ S I N D I C IV 107 Che non fia lecito fabbricare; ne’ Luoghi Pubblici. Cap. 120. I Noltre ftatuimo, & ordiniamo, che non fia lecito ad alcuno fabbricare, ò rimovere, qualche Edificio a fine di rifabbricarlo, nelle vie, e luoghi pubblici, fenza licenza de’ Confoli della Città di Trenio, fotta pena arbitraria alli medefimi,nè detta licenza potrà concederli dalli predetti Confoli, fequella non farà partecipata à Monfignor Vefcovo. Delle Candelle di Sevo. Gap. 121. I Noltre ftatuimo, & ordiniamo, che chiunque farà Candelle di Sevò nella Città di Trento, òfuoDiftretto, eDominio,a fine di venderle, quelle debba farle ben condizionate, e di buono, e puro Sevo, nè polla framifchiarvi nei Sevo, overo in elle Candelle nè Songia, nè altro Grado, ò farina di Fava, nè altra veruna cofa, per la quale dette Candelle fi facelfero deteriori: E di più che non fi polfano ponervi ftopini di Stoppa, ò di altra materia, fuor che di Bombaggio, fotto pena di Carentani cinque per ogni lira di Candelle, da chiunque averà contrafatto nelle cofepremefle al predente Statuto, d’applicarli la metà alla Communità di Trento, e l’altra metà all’Inventore; oltre di che dette Candelle vengano abbruciate nella Pubblica Piazza di Trento. Belli Medici Foreftieri. Gap 122. I Noltre ftatuimo, & ordiniamo, che niun Foreftiero venga ammelTò a medicare nella Città di Trento, e fuo Diftretto, fe prima non fi farà prefentato avanti li Signori Confoli, e gli averà moftrato il Privilegio del fuo Dottorato, ottenuto in una pubblica Univerfità,e fe prima non verrà approvato dalli predetti Signori Confoli ad efercitar tal’Officio; la qual approvazione doverà prefentarfi a Monfignor Vefcovo, acciò da quello, fe così gli parerà, venga confirmata. E fe alcuno averà contrafatto, incorri nella pena di lire cinquanta di buona moneta per ogni volta, d’applicarlì per metà alla Camera Fittale, e l’altra metà alla Communità di Trento. Che gli Speciali non poflano aver Socide con li Medici, nell’arte della Speciaria, e delle Medicine. Gap. 123. I Noltre ftatuimo, ed’ordiniamo, che niun’Aromatario ò fia Speciale; nè qualunque altro, che abbia, e mantenga Bottega di Speciaria, ò di Medicine, ardifca, ò prefumi per fe, ò per interpofta perfona contraere Società, ò fare alcuna convenzione nell’arte della Speciaria, ò delle Medicine, con alcun Medico, ò altra perfona, che eferciti l’arte del Medicare, e nè tampoco gli fia lecito promettere alcuna cofa al Medico, acciò fi fervi di Medicine dalla fua Bottega, e Speciaria, (òtto pena di lit e cinquanta di buona moneta, d’applicarfi, come (opra, nel proffimo capo antecedente. Et acciò, che fotto pretefto delle cofe Medicinali, le quali per lo più fono di cattiva qualità, la Gente inferma non pericoli, overo più lungamente fe ne redi nell’infermità, ftatuimo, ed’ordiniamo, che tutte le cofe venali di Medicina fiano buone, e diffidenti, & almeno una volta all’anno vengano rinovate, fingolarmente quelle, che per fua natura devono rinovarfi, & anco ogni volta, che farà, di bifogno; a qual fine li Confoli ( & in loro difetto il Podeflà ) doveranno eleggere due Medici, e due Speciali, a’ quali venga diferito il giuramento dal fodeftà, e la di loro incombenza farà il vifitare una volta all’anno qualfifia Speciaria, e provedere alla buona qualità, e diffidenza delle cofe venali in riga a quanto fi è detto di fopra; e tutto ciò, che verrà ftabilito, e giudicato, ifpediente dalli fuddetti quattro Deputati, doveri pontualmente olfèrvarfi, fotto la predetta pena d’applicarfi, come fopra, come parimente gli antedet