Pagina:Statuto di Trento con li suoi indici si nel civile come nel sindicale e criminale.djvu/120

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112 LIBRO SECONDO lare li Sacelli, co’quali portano il Grano, acciò li Mortuari fiano affretti con quelli medefimi Sacelli riportare la Farina, e fe li detti Molinari non 1 averajir no riportata con que’ nredefimi Sacelli, veughino caligati nella pena di fallo, come l’opra. BERNARDO Per Grazia di DIO Velcovo di Trento. ¥ Olendo cognofcere, e di IH ni re la Caufa Lite, e Contioyerfia, vertenti tra li fedeli naftri Diletti, Giovanni Colino Baldiiino, Cittadino nofìro di Trento, come Procuratore della noftra Città di Trento da una, e Leonardo Scherer Molinaro fopra il MolinodelìiFratti Alemanne Chriftiario Herber, fopra il Molino delli Nobili di Firmiano di Trento, dall’altra parte 5 imperoche detto Procuratore dimandava, che detti Molinari foffero alt retti, ed obligati co’mezi di Giuftizia à portar il grano,che gli Vieti dato da macinare, &à riportare del medefimo grano la farina al pefo, e ftadera del Commune di Trento, fecondo la forma, e difpofizione degli Statuti fatti contra li Molinari, come fanno, ed oflervano gii altri Molinari, che macinano nella detta Città, e fuoi Borghi: all’incontro contradicevano li detti Molinari, negando elfere tenuti ad un tal’aggravio, pretendendoli efenti, & immuni in vigore delle immunità, e privilegi de’fuoi Padroni, e di non aver mai portato nè Grano, nè Farina alla ftadera del Commune: replicava il Procuratore, negando e Iter vi alcuna immunità, almeno tale, che li feuft, e liberi, volendo ad altri nella Città, overo fuori macinare come giornalmente fanno. In quanto poi che i loro Padroni abbiano qualche privilegio, quello non fi eftende, nè deve eftenderfi oltre i confini, e limiti delle loroCafe. Anzi allegava, che detti Molinari, overo li di loro antecefTori anticamente per il tempo paffato abbiano Tempre fodisfàtto à tal’incombenza, benché da alcuni anni in qua ciò fare ricufino, avendo veduto gli attefiati fopra ciò ricavati per parte della prefata Communità, e tutto ciò, cheli contiene in detti Statuti, come pure avendo veduto, e confìderato tutte le co Te da vederfi, e confiderarfi, e fopra tutte fattone quel maturo configlio, e deliberazione, che fi conviene, come non meno veduto ultimamente il termine per il prefentegiorno,& bora prefiffo alle Parti à fentire >e vedere pronunciare la Sentenza in quella Caufa. Ripetito il Nome di Crifto, dal quale procedono tutti li retti Giudicj, con quefta noftra Sentenza diffinitiva fentenziamo, e dichiariamo, che li predetti Molinarj volendo macinare ad altri, che alliloro Padroni, & alla Famiglia delli medefimi, fiano tenuti, & obligati à portare il Grano, e poi la Farina di quello,al pefo, e ftadera del Commune, e come più diffufamenre fi contiene negli Statuti precedenti, e così circa le cofe premefte fiano tenuti fare lo fteftò, che fanno, ed oflervano gli altri Molinari, tanto della noftra Città, quanto de’Borghi, à fine di ovviare alle malizie, e frodi, che in limili contingenze fi comettono. E così diciamo, e fentenziamo conogni miglior modo, che de Jure potiamo, e dobbiamo. In nomine Patris, & Filli, C Spiritus Sanili. Amen. In teftimonio di ciò abbiamo comandato le prefenti, munite coll’appenfione del noftroSigillo. Dato in Trento nel noftro Cartello di buon Configlio li ventefette di Maggio, nell’anno del Signore mille cinquecento, e dieci nove. Prefente il fudettoGio: Cofmo, Procuratore della Città, laudando, ed approvando la prefente Sentenza. Prefente ancora Antonio Carriolo, Agente delli prefati Nobili di Firmiano, dicendo,