Pagina:Statuto di Trento con li suoi indici si nel civile come nel sindicale e criminale.djvu/142

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134 LIBRO TERZO Che li Malfattori debbano partire fuori di Città Cap. 3. T’NoItre dattórno, e ordiniamo, che tutti li Siccarj, Adaflini, Ladri, e LaJL droni, ed altri fimili Malfattori, efeano, e partir debbano fuori della Città di Trento, e delfuo Diftretto,e Giurisdizione,nè più in quella pollano abitare, òfoggiornare, non oftante qualunque Privilegio, di cui fodero muniti, fotto penad’effere trucidati,e puniti,fecondo la qualità del delitto comedo,e dellMoro demeriti. Di quelli, che daranno ricetto ad Eretici, e fimili altre Perione, e li teniranno fcientemente in Cala. Gap. 4. I Noltre dattórno ed ordiniamo, che ninna Perfonapoda tenere fcientemente inCafa, Gazari, Patarini, Copini, Speronelli, Poveri bagnoli, Conterizi, Albanefi, Huffiti, Dolcigni, con li loro Seguaci, nè altri Eretici, ò contrari alla Fede Cattolica, in qualunque modod nominino, nè ad e dì fare, ò preftarealcun beneficio,favore, ajuto, ò configlio, e chiunque fcientemente a vera contrafatto alle cofe predette, overo ad’alcuna di effe, incorra nelle pene Canoniche, e Civili. Di quelli, che averanno Beftemiato Iddio, e la Gloriola lua Madre Vergine Maria - Cap. 5. I Noltre ftatuimo ed ordiniamo, che fealcuna Perfona averà Bedemiato Iddio, e la fua Genet rice Vergine Maria, overo li dipi Santi, e Sante, balenilo di edì, venga condonato, e punito in Lire dieci di buona moneta per ogni volta, chea vera Bedemiato Iddio, èia fua Madre Vergine Maria; ed in Lire fette per ognivolta, che averà Bedemiato li fuoi Santi, e fe non a vera pagato, ònon potede pagare le fodette pene, frà lo fpazio d’un giorno, per ogni volta che averà Bedemiato, venga tré volte fommerfo, ò fodòcatonel fiume Adice, ed ogni uno delle cofe predette podàederne Accufatore, il quale abbi la metà di dette condanne, fe per caufa della fua accufa, e notificazione, larà ritrovatala verità. Inoltre, fe alcuno BeftemiandodicedejaI difpettodi Dio, ò dellanodraDonna overo Becco, Putana, e fimili altre parole, all’ora ed in tal calo, venga punito in Lire vinticinque di buona moneta, d’applicarfi la metà alla Camera Epifcopale, e l’altra metà all’Accufatore, che farà tenuto fegreto. Inoltre, fe alcuno in difprezzodi Dio,della Beata Vergine Mariane delti fuoi Santi, ò Sante, correde contro le de loro Imagini, con animo irato, e le percotefib, e contro di quelle àdmenade, e gli facede le fighe, overo fpurade contro di quelle, ò facede qualche cofa limile di vilipendio &c. in tal cafogli fia. giudicialmente troncata la mano dedra, e tagliata la lingua ad’efempio d’altri, & à fine li delitti non redino impuniti. V Delle Parole Ingiuriofe. Gap. 6. I Noltre dattórno, ed ordiniamo, che chiunque averà detto parole Ingiuriofe, ad’alcuno, fia condannato in una lira, grodìquatro di carentani di buona moneta: Mà fe ciò feguirà avanti Monfignor Vefcovo, venga punito in Lire dieci: e fe avanti il fuo Vicario, Podedà, in Piazza, ò inChiefa, fia punito in Lire cinque di buona moneta, e meno, fino alla fumma di Lire due, avuto il riguardo alla qualità delle Perfone e parole, inarbitrio del Giudice: e fe averà ottenuta la pace nell’idedò giorno delle ingiurie proferite òfe il reo averà confedàto di haver detto quelle parole ingiuriofe, in tal cafo non podà farli la condanna, oltre la fumma di Lire due, lafciando in arbitrio del Giudice il conofeere qualifiano, ò non dano parole ingiuriofe, falva Tempre, e rifervata l’azione d’ingiurie all* Ingiuriato. Delle