Pagina:Statuto di Trento con li suoi indici si nel civile come nel sindicale e criminale.djvu/143

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DE’ CRIMINALI. Delle percoffè fatte con le mani vuote lenza ufcita di Sangue, overo con ufcita diSangue Gap. 7. I NoIrre ftatuimo, e ordiniamo, che fe alcun averà percoffo qualche Perfona in alcuna parte del corpo, fuor che nella faccia, fcientemente, econ animo irato co le mani vuote, fenza ufcita di Sangue;benche non fia cagionato alcun tumore, feciò faràfeguito in Piazza, òin Palazzo, overo avanti il Podefta, ò nella Cafaed abitazione dell’Offefo, venga condannato in dieci Lire di buona moneta: e fe per tal percoftà farà ufcito Sangue, venga condannato in Lire tredeci: fepoi averàcommeffola percolfa altrove, che nelli predetti luoghi, overo alcuno di effi, fenza effufione di Sangue, fi condanni in Lire quattro, e fe vi farà V ufcita di Sangue, fi condanni in Lire fette: Male folle fatta la percofla in Chiefa, e fenza fpargimento di Sangue, fi condanni in Lire vinticinque, e con l’ufcita di Sangue, in Lire cinquanta, rifervata fempre l’azione d’ingiuria all’Ingiuriato contra il Delinquente. Inoltre ftatuimo, ed ordiniamo, che nelli predetti cafi, poftail Giudice fminuire la quarta parte della predetta pena, fecondo la condizione delle Perfone, e qualità de’ fatti; e fe il reo fpontaneamente averà confeflato, firilafci al medemo la quarta parte di quella condanna da farfìgli, non avendo fatta laconfeffione: e parimente, fe la pace farà fatta avanti la condanna, gli fiafatto il rilafciodell’altra quarta parte di detta condanna, come fopra: Efe nelli predetti cafi le percofte fodero gravi con grande fpargimento di Sangue, in talcafo la condanna può farli finoalla fumma di vinticinque!ire,emenoad arbitrio,del Prennipe,ò del fuo Podeftàjò Giudice, fecondo la condizione delle Perfone e dei fatto Delle Guanciate, Schiaffi, ò Smufate- Gap- 8 I Noltre ftatuimo’, ed ordiniamo, che chiunque averà dato ad’alcuno uno Schiaffo, overo Guanciatain fàcia, e farà ufcito fan gite, feciò farà feguito in Palazzo, ò in Piazza,ò in Chiefa,ò in Cafa dell’Ingiuriato, overo avanti il Podeftà, e Giudice, fi condanni in Lire trenta di buona moneta, e meno fino alla fu mima di dieci Libre fecondo la qualità delle Perfone, e dei fatto ad’arbitrio del Giudice: fe poi non farà ufcito Sangue, fi condanni in Lire venti, e meno fino alla fumma di Lire cinque, fecondo la condizione delle Perfong, e qualità del fatto, ad arbitrio del Giudice. E fe la percoftà farà fatta in altri luoghi, fuori cielli predetti, con ufcita di Sangue, fi condanni in Lire dieci di buona moneta, e fe non vi farà ufcita diSangue, fi condanni in Lire cinque: £ feil reo fpontaneamente averà confeftàto di aver fatto fimil percoftà, fi rimetti al medie mo la quarta parte della condanna, e parimente, fe averà ottenuto dalringiuriato la pace avanti la condanna, gli fia fatto il rilafcio dell’altra quarta parte,.. Di quelli, che averanno afferrato alcuno per li Capelli, overo gli averanno datto fpinte, edurtoni Gap. 9* T Noltre ftatuimo, ed ordiniamo, che chiunque averà lievemente Spinto, ò scapigliato alcuna Perfona, overo gli averà ò fatto le fighe, venga condannato in Lire tré di buona moneta, quando però la fpinta, od’urtone non abot apportato alcuna offefa nella Perfona, ò cagionata la caduta in terra; nel qual cafofi potfa condannare il Reo in maggior pena, fecondo la qualità dell’offeia, e condizione della Perfona non eccedendo però la fumma di Lire cinque. Che per lievi percoffè non fi debba procedere contra perfone impuberi. Gap- 10. I Noltre ftatuimo, ed ordiniamo, che per lievi percoftè, graffature, e per altri he vj delitti, non fi proceda contro Perfone impuberi, e femplici, tra O 2 di loro