Pagina:Statuto di Trento con li suoi indici si nel civile come nel sindicale e criminale.djvu/151

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DE 5 CRIMINALI. 143 Che il Signor Podeftà debba intervenire alfEla. me de’ Teftimonj* Cap. 32. I Noltre ftatuimo, ed ordiniamo, che il Signor Podeftà debba intervenire, edefler prefente infame col Notaro del Maleficio, all’efame de’Teftimonj, da farli fopra li delitti, di Omicidio, di Furto, di Robbarie, d’incendio, di Adulterio, d’incerto, di Stupro, di Falfità d’inftromenti, e Teftamenti, e di altri eccelli, per li quali alcuno dovefle perdere la Vira, ò qualche membro, e feoccorreffe ch’erto Notaro del Maleficio cavalcarti fuori di Città, per qualche Omicidio commeffò nel diftretto della medefima dopo ricevute ivi le Tefìimonianze, debba avvifareli medefimi Tertimonj, che nel termine di giornitrè vengano àTrento, oveavanti il Signor Podertà fi doveranno leggere le dette Teftimonianze, e gl’irtefiì Tertimonj venganoelàminatidal predettoSig. Podertà, overo quelli ripetiti, lòtto vincolo del giuramento, che gli doverà edere novamente diferito dal Signor Podertà, che tale fia ftata,e di prefente fia la verità del fatto. E l’ifteffo fi oflèrverà nelle condanne pecuniarie eccedenti Lire cento. Delle Guardie notturne, e che colà debbano fare. Cap. 33. T Noltre ftatuimo, ed ordiniamo, che li Soldati del Cartello, e del Signor Podertà, debbano fare fedelmente, e deligentemente le guardie di notte tempo per tutte leContradedel corpo della Città, acciò non vengano fatti furti, ò dati altri danni, e non fi facciano ride, ò altri delitti, le quali Guardie, òfia Cuftodi debbano prendere, eritenere chiunque ritroveranno andar vagando, ò dare fuordì C afa lènza lume, dopo il terzo fuono della Campana, che fi fuo«a la fera, nè quelli debbano rilafciare, fènza figurtà di prefentarfi la mattina furteguente avanti il Signor Podertà di Trento, il quale porta punirequerti tali fecondo gli ordini, e Statuti, eccettuiti quelli che ritroveranno à far qualche riffa, ò maleficio, poiché quelli tali doveranno efler prefentati avantial Sig. Podertà, overo condotti al le Carceridella Città di Trento, per eflereivicaftigati, e puniti dalSignor Podeftà, fecondo che erto, e fuo officio giudicherà più ifpedientete fe verrà commeffò un omicidio, ò altro gravedelitto,debbanoquelIofubito nell’irteffà notte denonziarlo a! Signor Podertà, fotto pena arbitraria al medefimo. Che alcuna Perfbna non pofià di notte tempo paffare il fiume Adice. Cap. 34. T Noltre ftatuimo,ed ordiniamo,che alcuna Perfona di notte tempo non debba paffare il fiume Adice, filtrando over ufeendo di Città, con Borchielli, ò fopra il ghiaccio, òcon travi, ò legni, over’inqualunquealtro modo,fotto pena di Lire cinquanta di buona moneta, d’applicarfi alla Camera fiscale. In qual modo fi debbano punire quelli che rubbano legne. Cap. 35. T Noltre ftatuimo, ed ordiniamo, che chiunque farà ritrovato rubbare Iegni da fabrica, da fuoco, nelle Rive,ò nelli luoghi, ove fi vendono, òpur altrove, fia condannato per ogni volta in Lire dieci di buona moneta, e più, e meno ad arbitrio del Signor Podertà, avuta la confiderazione alla qualità del fatto, e delle Perfone, ed inoltre al rifacimento del danno. Che