Pagina:Statuto di Trento con li suoi indici si nel civile come nel sindicale e criminale.djvu/150

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142 L I B R O T ERZO Che li Sindici delle Pievi del Dominio Temporale di Trento fiano tenuti ogn’uno denonciare le riffe, e gli omicidj fèguiti, e commeftì nella lùa Pieve. Gap. 291 Noltre ftatuimo, ed ordiniamo, cheli Sindici delle Pievi del noftro Vefcovato, fotto il vincolo del loro giuramento, fiano temiti, e debbano perfe, òcol mezo di altra Perfona apoftatamente denonciare à Noi, overo al noftro Capitano, ò Podeftà, e non alli Notal i del Malefìcio, fe quelli non fi ritrovino efiflenti avanti il Podeftà, tutti gli omicidi, ferite, ride, infolenze, incendi, latrocini, violenze, e qualunque altro misfatto, commeflònelle Ville della fua Pieve, efuo Territorio, e Diftretto, nel termine di giorni tré, dopo feguitoil fatto, e avuta notizia del Malefìcio, overo che ne farà coda la fama publica; e chiuque de’ Sindici averà contrafatto, fìa punito per ogni volta in Lre venti di buona moneta di Marano. Della pena del Podeftà, ò di altro Giudice, che fL cefle morire alcuno ne’ tormenti 5 ò in quefti lo lafciafle più del dovere. Capito!. 30. I Noltre ftatuimo, ed ordiniamo, che fe il Signor Podeftà, ò altro Giudice, averà porto, ò fatto ponere alcuna Perfona alli tormenti per qualche misfatto, per il quale, fecondo la forma delle leggi communi, ò delli preferiti Statuti fi porta ponere, ò non poner’alla tortura, debba otTervare modo, ecircofpezionetale, chel’Inquiritonon muoia, mà falvo ne’tonncnti, efupplicio rimanga: altrimentefe quello venifte fìior di modo fi acremente, ed irn mode ratamente torturato, che moriftè per caufa de’ tormenti, in tal calo il Podeftà ò altro Giudice, contrafaciente al preferite Statuto, venga punito nella pena della Legge commune; e di ciò ogni uno potrà edere vero, e giufto Acculato re. Aggiungendo, che fe il Podeftà, over’altro Giudice facefle tormentare alcuna Perfona, e partifle dal luogo de’ tormenti, lafciandolo in quelli per qualche notabile intervallo, in tal cafo il Podeftà, ò altro Giudice venga punito in Lire due cento; e fe farà un’altro della fua Famiglia, fìa G 2 ftigato per ogni volta in Lire cinquanta; falva nientedimeno l’azione al Torturato contro al Giudice, òaltra Perfona. Della pena d’un Mafcherato, che percoteftè alcuna Perfona. Gap. 31. Noltre ftatuimo, ed’ordiniamo, che fe alcun Mafcherato percotefte alcuna Perfona con armi proibite, e ne ufeiffe fangue, gli fia tagliata via la mano più valida: fe non farà ufeito fangue, in Lire cento di buona moneta: felo averà percofto fenza armi proibite, con fpargimentodi fangue, in Lire vinticinque: e fe non farà ufeito fangue, in Liredieci: e (e gli averà rottola Bocca, in Lire cento, & ulteriormente alli danni, ed intereffe alla Parte offefa * potendofi in tutti li predetti cafi, ed ogn’uno di Effi, procedere exOfficio overo ad inftanza della Parte, ò per denoncia; e concorrendovi indie) fufficienti ad arbitrio del Giudice, fecondo la qualità della caufa, e delle perfone, fi porta devenire anco alla tortura: le quali penes’impongano, ed impofte s’intendano ne’ cafi, come fopra, oltre le altre limirate dallo Statuto: dichiarando per Perfona Mafcherata chiunque porterà la faccia coperta, in modo che non polla facilmente elTer conofciutoin faccia: faiva Tempre, e rifervatain tutti li cali predetti l’azione d’ingiurie aìf Offerto..Che I