Pagina:Statuto di Trento con li suoi indici si nel civile come nel sindicale e criminale.djvu/153

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DE 5 CRIMINALI. cufato 3 così che, dovendofi imponete pena afflittiva di corpo, fi* tenuto l’Accufatore prefentarfialle carceri, comefidedo Reo accufato, quando il Giudice non conofcefle, che l’Accufatore fi lòde mollo per qualche giuda caufa, per la quale lo podi aflolvere da tal pena, incaricando edo Giudice ad efprimeredetta caufanella ftefla fentenza; e la medefima norma, e difpolìzione fi oflervi, quando Paccula fofle indituita contro qualunque altra Perfona, che del Notaro: E chi non potrà, ò non vorrà predare la predetta figurtà contro il Notaio, ò altra Perfona, fi ponghi nelle carceri della Communi tà di Trento, e fi procedi, come che fe fede predata la figurtà: e Tideffo fi odervi nel cafo dell’imminente pena pecuniaria, come fi èdetto’di fopra nella pena afflittiva corporale; volendo, che mentre pende Taccufa di qualche tedimonio falfo, ò dTndrumento, ò di Scrittura privata, over anco contro chi producete un fallò tedimonio, ò indromento, ò fcrittura privata, venghi foprafeduto nella caufa civile, in cui fofle feguita tal prodotta; in modo, ehe f indanza di detta caufa non corri dal tempo dell’accula fatta, fino che la caufa di eda falfità non fia terminata; ordinando, ehe in avvenire non fi faccino, ne fi ricevino accufe di fofpetto tedimonio, dTndromento, ò Scrittura privata, ne* quali vi fodero evidenti caufe di falfità, fe non fi odèrvi il modo predetto: ed inoltre, che il Principale non podi eder accufato per la prodotta fatta dal fuo Procuratore, fe prima elfo Principale non farà interpellato, & averà rifpodo di voler valerli di elfa, falva fempre la ragione di agire airOffefo. Della pena, colla quale debba punirli chiunque averà interpellato alcun Notaro à far un’Inftromento fallò, overo alcun tedimonio à deponere il fallò, e parimente come pure lì debba P ilìeflò Notaro, ò Teftimonio interpellato. Gap. 40. I NoItre datuimo, edordiniamo, che fe qualunque perfona averà interpeilatoalcun Notaro, che faccia unTndromento falfo, e tale fia fiato fatto, overo che uno, ò più Tedimonj dichino, e deponghino falfo Tedimonio, e fe così averà depodo, debba punirli con l ’idelfa pena unitamente col Notaro, e Tedimonj, fecondo la forma de’predetti Statuti: fe poi fidamente Io averi interpellato, mà non farà dato fatto V Indrumento falfo dal Notaro, overo non farà dato depodo il falfo dal Tedimonio, fi condanni f Interpellante il Notaro in lire trecento, e quello che averà interpellato il Tedimonio, in lire cento, premedè pero che fiano le prove legitime: E ciò tutto abbi il fuo luogo per la fola interpellazione fatta del falfo, non derogando per il preferite alle pene preferitte nelli precedenti Statuti. Della pena del Notaro, che per imprudenza averà commelTo qualche fallo circa il Giorno, Mele, Anno, overo Indizione, Gap. 41. I NoItre datuimo, ed ordiniamo, che fe alcun Notaro averà commelTo qualche errore,ò mancamento circa il Giorno,Mefe, Anno,Luogo,over Indizione, venga cadigato in pena pecuniaria ad arbitrio del Signor Podedà, fecondo la qualità delle Perlòne, e del fatto: E T ideilo s intendi lìatuito, ed ordinato, fe per errore, ò inavvertenza avede commelTo qualche mancamento circa le cofe fudanziali del contratto; pur che la pena non eccedi la rumina di lire venticinque di buona moneta, ed ejTo Notaio debba codringerd P dal