Pagina:Statuto di Trento con li suoi indici si nel civile come nel sindicale e criminale.djvu/154

Da Wikisource.

, 4 6 LIBRO T EJR Z O dal Giudice, à correggere il fuo errore,ed à rifare li danni, éd intérefte?Jla Della pena del Curlòre, ò Viatore, che faceflè qualche falla relazione- Gap. 42. I NoItre fiatuimo, ed ordiniamo, che qualunque Viatore, òCurfore, che averà fatta falfa relazione, fi condanni in lire dieci, e nel riffacimento di tutto il danno, e di tutte le fpefe verfo la Parte dannificata, e non pofla più efercitare il fuo Officio nella Città di Trento, e fuo Diftretto, nè efièr Barifello del Signor Podeftà; E non potendo pagare la fodetta pena, venga frullato, nè poira fottraerfi da minor pene delle foprafcritte, mà pmttofto fi gl* imponga maggiore fecondo la qualità del fatto. ^ Del premio, e mercede da darli à quelli, che averanno preio qualche Bandito per caulà di alcun misfatto. Gap. 43. I Noltre fiatuimo, ed ordiniamo, che fe alcuno averà prefo, e condotto nelle forze della Communità di Trento alcuna Perfona, che fia fiata bandita per qualche Omicidio, ò Latrocinio, overo per altra caufa, per la quale fecondo la Legge Statutaria doveffe morire, fia tenuto il Signor Podeftà procurare efficacemente, che nel termine di giorni otto, à quello, ò quelli i che l’averanno prefo, gli fiano date, ò pagate lire cento de’beni di etto Bandito, fe ne averà, e fe non ne averà, in tal cafo gli venghino pagate dalla Camera Vefcovale; Mà fe faranno Officiali, e Sbirri quelli, che averanno prefo detto Bandito, come fopra, abbino la metà dell’antedetta mercede. Di quelli, che ricettaranno, overo occultaranno malfattori nelle Calè. Gap. 44. I Noltre fiatuimo, ed ordiniamo, che chiunque fcienrementeaverà ricettare, overo occultato in Cafa, overo in qualfifia altro luogo, alcuno, overo alcuni malfattori, che avefiero ferito qualche Perfona, ò che avefièro commeflo altro delitto, e non lo averà Libito prefentato alla Corte, overo notificato, incorri nella pena di lire dieci per ogni malfattore ricoverato,over occultato, d’applicarfi alla Camera Fifcale: E fe quello, il quale farà fiato ferito, morirà, incorri nella pena di lire fefianta,d’applicarfi come fopra. Di quelli, che taglieranno, guasteranno, ò dannificheranno Vigne,. Arbori, Biade * ed altre cole limili- Gap. 45. I Noltre fiatuimo, ed ordiniamo, che fe alcuna Perfona in avvenire, per qualche vendetta, over ingiuria fi facefle lecito di tagliare,fquarciare,over in qualunque altro modo guadare le Viti, ò fia Vigne, overo Arbori fruttiferi di qualunque forte, ò condizione, overo Biade, ò Seminati, overo fe averà dato, ed apportato penfatamente ad alcuna Perfona qualche altro danno enorme, per vendetta, od ingiuria, primieramente venga fruttato per tutta la Città di Trento, e poi bandito dalla medefima Città, e fuo Difiretto per tre anni continui, e niente di meno fia tenuto al rifacimento del danno, computando qWfto in ragione di lire venticinque per ogni piede d’Arbore fruttifero, e di lire dieci per ogni piede di Vigna, nè polli ritornare dopo pattatili detti tré anni, fe non averà rifarcito il danno al dannificato, fecondo la predetta tafta: e quefta pena abbi luogo per la prima volta che averà co lume ilo firn il eccedo: mà per la feconda volta, over altra ulteriore, che averà contrafatto alprefènte Statuto, gli fia amputata la mano, e perpetuamente bandito: