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Pagina:Statuto di Trento con li suoi indici si nel civile come nel sindicale e criminale.djvu/155

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bandito: nel quale Statuto, dichiariamo, non comprender/] il cafo, quando DE’ CRIMINALI. 147 alcuno avelie tagliato qualche Arbore, ne’confini, é per caufa de’confini del quale pende/Fe lite, nel qual cafo vogliamo, che quel tale, che averà tagliato qualche Arbore, foccornbendo nella caufa, venga fidamente punito in lire venticinque, per ogni piede, ed al rifacimento del danno inferito, e nella perdita della fina ragione.

Deila pena di chi amovefìe qualche termine.

Cap. 46.

I NoItre ftatuimo, ed ordiniamo, che chiunque dolofamente, e fcientemente averà finoflo, ò slogato, overo fatto amo vere, ò slogare qualche termine, ò termini di terre, e poffeflìoni, fia condannato in Rainefi cinquanta di oro, d’applicarfi alFifco, quali non potendo pagare nel termine d’un mefe, in tal cafo, gli fi debba recidere, ed amputar la mano delira, ed incorri nelJa pena di perpetuo bando, e niente di meno fia tenuto, dopo che farà venusta in notizia la predetta amozione, riponere detto termine, ò termini nel privino flato,ed a ciò fare venga de faóìo cofìretto dal Podeftà, ò altroGiudice.

Della pena cóntro quello, che ipogliafie alcuno del fuo polleflo- Cap. 47.

I NoItre flatuimo, ed ordiniamo, che chiunque per fe, ò per altri per forza averà /pogliato alcuno del fuo poffeffo, ò quafi poflefio di alcuna cofa immobile, ò di alcuna ragione annefia alla cofa immobile,overo deili frutti della medefima poffellione, feciò averà cornniello fenza armi, e fenza adunanza di Perfone, venga condannato in lire cinquanta: fe poi con armi, e con addunanza di gente, fi condanni in lire cento: fe con armi, e fenza addunanza di Perfone, venghi condannato in lire fettantacinque, ed allora s intenda ellèrvi la preme/Ta radunanza, quando con elio fpogliante v J intervenghinoquattro, ò più Perfone, ancorché fodero dell’ideili famiglia: ma fe poi violentemente averà fpogliato alcuno del poffeffo di alcuna cola mobile, ©ver altramente che per forza, fi condanni nella metà delle fodette pene, ed anco in qualunque delli predetti cali, alla reftituzione del detto podèdo, e della cofa, e delli frutti, che avede ricavato, ò che fi aveffero potuto ricavare, edà tutti li danni, ed intere de, ed à non dover più ulteriormente moleftare edo poffeffore: ed il prefente Statuto abbia luogo in qualunque forza, e violenza efpulfiva, compulfiva, edablativa, ne’quali cali fi podà, e debba procedere, anco ex Officio; volendo, ole tutte le predette pene vènghino dupplicate contra le Perfone Nobili, e Potenti fpoglianti come fopra • Di quelli, che vendono qualche cola, overo qualche fondo impegnato, over aggravato per libero. Gap- 48I NoItre ftatuimo, ed ordiniamo, che ninno ardifchi, ò prefumi in qualunque modo alienare, e trasferire in alcuna Perfona, fia Ecclefiaftica, ò fecolare, veruna cofa per libera, e franca, fapendo effer quella aggravata^ ed impegnata à qualche affitto, ò livello, che fia tenuto pagare, fiotto pena di lire cinquanta di buona moneta, d’applicarli la metà al Fifico, e l’altra metà al Padrone del diretto, e coll’ifteda parità di pena venghi punito tanto il Venditore, quanto il Compratore, confiapevole di tal qualità, e condizione, dichiarando nulla, ed invalida ipfo Jurc limile transazione, ed alienazione, e nientedimeno effo Livellario cadi da ogni fua ragione ipfofnclo, ed il Padrone del diretto polli di propria auttorità apprendere il poffeffo della cofa, ò fondo in altri trasferito.

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