Pagina:Statuto di Trento con li suoi indici si nel civile come nel sindicale e criminale.djvu/156

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li* lii’r i 11» 14S LIBRO TERZO Che ha lecito prendere di propria auttorità il Servitore ò Famiglio ladro, e prelò ritenere per il corio di vintiquattr’ore. Gap- 49I NoIrre datuimo j ed ordiniamo, che fia lecito à chiunque, fenza licenza del Podefià, ò di altro Giudice, prendere il proprio Famiglio, ePerfona ferverne di qualfifia fedo, che abbia commedo qualche furto, e quello prefo poda ritenere per lo fpazio di ore vintiquattro, e non più, dopo il quale fia in arbitrio del Cattore il confegnarlo al Podedà, ò lafciarlo in libertà impunemente, e lenza che fi polla imputare alcun’ingiuria ad edo Cattore dal Podedà, ò da altro Giudice; E fe alcuno fi farà lecito di ritenerlo oltre il tempo prefido, incorra nella pena di lire cinquanta, d’applicarli alla Camera Vedovale. Come, e quando il Procuratore polla intervenire nelle Caule Criminali. Gap. 5 °. I NoIfre dattórno, ed ordiniamo, che in tutte lelnquifizioni indituite contro alcuna perfona, per caufa di qualche delitto, per il quale fecondo il prefcritto delle Leggi communi, ò delli prefenti Statuti, fi potede, ò fi dovede imponere pena di morte, recifione di qualche membro, ò altra pena afflittiva corporale, ò capitale, che fia fopra la relegazione, intendendoli, e ripntandofi per Relegato il Bandito, ò Confinato, anco in quei cali, ne’quali non lì srocedefle alla ptiblicazione de’ beni, ed anco dove s’imponefle la pena corjorale in difetto della pecuniaria, non fi debba ammettere il Procuratore alia difefa di alcun abfente, overo à fare qualfifia prove fopra alcun delitto, ò misfatto, fe non ad allegare le caufe neceflàrìe, ò Iegitimedi tal abfenzatnel qual cafo il Giudice adegnar deve un termine benevilò,al Procuratore per prefentare il Reo 5 qual termine fpirato polfa il Giudice procedere, fenza udire più oltre il Procuratore; Se poi il Reo, per le fodette caufe fi ritrovade nelle forze della Giuflizia; in tal cafo vogliamo, che venga admeflò il Procuratore per detto Reo,come abbiamo detto di fopra nel li precedenti Statuti. Negli altri delitti,ò misfatti, dandoli un’idonea, e diffidente figurtà, fiadmettaii Procuratore à lare le piene difefe, ed indurre le prove, pure che il Reo perfonalmente per sè folo, fenza la prefenza del Procuratore, ed Avvocato, rifpondi all’Inquifizione, Stalli capitoli, over pofizioni. E fe il Reo in contumacùrbandito, e come confedò cljidannato fecondo la difpofizione de’nodri Statuti, qualunque volta venide ridotto nelle forze, ed incarcerato, vogliamo, che polla provare il contrario di quello, in cui fù tenuto per confedò, e così difenderli, e fcolparfianco mediante il dio Procuratore, fecondo la premeda forma di difpofizione. Dichiarando inoltre,che in ogni qualunque Caufa Criminale poda intervenire il Procuratore per parte dell’Accufatore, e fimilmente poda intervenire il Procuratore del Reo in qualfivoglia cafo, ove poda comparire il Reo fenza che queflo entri nelle carceri, ò per legge, ò per referitto; mà però fempre fia tenuto il Reo perfonaìmente rifpondere all” Inquifizione, Accula, Denotici*, Querela, overo alle Pofizioni, come abbiamo detto di fopra. Della pena preicritta contro chi vendelTe Beftiame di Socida, ò di Locazione. Gap. 51. T Noltre ftatuimo, ed ordiniamo, che niun Contadino, ò altra Perfona, per sè, ò per altri, anco di fua propria Famiglia, in qualfivoglia modo direttamente, ò indirettamente ardifehi, ò predimi vendere ed alienare ad alcun Beccai o, overo ad altra perfona di qualfifia condizione, veruna forte de’ Esiliarne,