Pagina:Statuto di Trento con li suoi indici si nel civile come nel sindicale e criminale.djvu/157

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filarne, che fi ritroverà aver in Condotta, over in Socida, ò in Depofito, ò altrimente confegnato fotto la fua cura, fenza efpreffà licenza, e confenfo dell! Padroni, òdi quelli, a’quali s’apparteniranno dette Befìie, overodelli loro Agenti, fotto pena di lire venticinque, d’applicarli per metà al Fifco, e l’altra metà al Padrone delle Befìie, oltre di che fi potrà anco Criminalmente agire di furto centra il Venditore, fe così piaceffe al Padrone di effe Befìie: Volendo, e comandando, che li Beccati, ò qualfiffa altre Perfone, che feientemente compraflèro > ò riceveflèro fienili Befìie, fenza licenza delli loro Padroni, vengano condannati nella medefima pena di lire venticinque, d’applicarli come fopra, &alla reftituzione di dette Befìie, fe faranno in efiere e fe non vi faranno, al pagamento del valore di quelle, da limitarli, e dichiararli mediante il giuramento del Padrone: alla qual reftituzione liano tenuti elfi Compratori,ancorché ignorantemente leaveffero comprate, ò con altro titolo di alienazione ricevute, fai va la ragione affi Compratori contro de’Venditori; mà fe fofte feguito qualche accordo, od aggiuftamento con li Padroni delle Beftie, avanti che l’egua la dichiarazione del Giudice, vogliamo, che ceffìno le predette pene. Delia pena di chi abbandonale qualche Poheffiotie, ò la transfèrifle in altra Perlòna contro la volontà di quello, dal quale l’aveva riconolciuta» Gap. 52. I NoItreftatuimo, ed ordiniamo, che à ninno Ila lecito trasferire in altri, ò da altri direttamente, overo indirettamente riconofcere quella cofa, ò poffelfò di effa, che per breve, ò lungo tempo averà da altra Perfona ricosaofciuto, ò ricevuto in condotta, fe non colla precedente partecipazione, e confenfo di quello, da cui per avanti l’averà riconofciuta, e fattagli prima l’effettiva reftituzione di quella, fotto pena di lire cinquanta, e di maggior fumma, ad arbitrio del Giudice, d’applicarfi per metà al Fifco, e per l’altra metà alla Parte, oltre il rifacimento de’danni, ed intercide da farli al dannificato, dichiarando nulle ìpfojure tutte le cofe indi feguite: la qual pena però potrà fcanfarlbfe prima che legua la condanna giudiciale, averà Iiberamente,ed effettivamente reftituiro,e rimeffo in prillino la cofa con ogni fua calila,&intereffe Della pena di chi avelie dato, overo apprehato il Veleno. Gap. 53. I NoItre fiat almo, ed ordiniamo, che chiunque ’averà avvelenato qualche Perfona, per il qual Veleno legna, ò non fegua la morte, pur che quello fia fiato dato, ò propinato, venga il delinquente abbruggiato nel fuoco talmente, che muora, e nell’ifteffà pena incorra chiunque vi averà preftato qualche comando, ajuto, configlio, ò favore: Se poi avelie preparato detto Veleno, e foffe pallàto à qualche altro atto à fine di avvelenare, benché non gli aveffb dato il Veleno, fia condannato in Rainefi cinquanta, e nell’amputazione della mano delira, & in ambidue le guancie venga bollato con un ferro infocato, in modo, che fia per reftarvi perpetuamente la cicatrice per publico teftimonio, e dimoftranza di un tanto delitto, e nientedimeno venga perpetuamente bandito; non volendo,che in alcuno de’predetti cali fi admetta il beneficio della pace, ò della confeffìone. E per ovviare alle occaftoni, e facilità di avvelenare, Statuimo, che gli Speciali, ò qualunque altri non pollano, nè debbano dare, ò vendere alcuna forte di Veleno lenza efpreffà licenza del Giudice,ePodeftà; fotto pena arbitraria al medefimoPodeftà,«Giudice, da imponerfi fecondo la qualità, e condizione delle Perfone. P ^ Usi