Pagina:Statuto di Trento con li suoi indici si nel civile come nel sindicale e criminale.djvu/165

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DE’ CRIMINALI. 157 I Di quelli, che in Giudici© averanno fatto giuramento fallo. Gap. 76. I NoItre ftaruimo ed ordiniamo, che chiunque a vera fatto, e predato giuramento falfo in Giudicio, venga punito, econdannato in lire vinticinque, quali non potendo egli pagare, ha caftigato nel corpo ad arbitrio del Signor Podeftà, ò del Giudice, Secondo la qualità della perdona, e nondimeno incorra ipfojure nella pena del bando per anni tré: E ciò s’intenda in que’cad, ne” quali già per avanti, è dato fpecialmente provido pervia delli precedenti Statutidi Trento, falvo, e refervato il giuramento decifoi-io dalla Parte deferito nel qual cafo non ft debba punire in cofaalcuna, né inquirirfi di fpergiuro. Quali! frano li confini della Piazza Gap. 77. Noltre datuimo, ed ordiniamo, che li contìni della Piazza s’intendano effere come fi contiene negli Statuti de 1 pagamenti da farfialli Banditori. Di quelli 3 che nomineranno le Donne onefte per meretrici. Gap. 78 I NoItre datuimo, ed ordiniamo, che chiunque avera nominato alcuna o sieda Donna,meretrice,con animo irato, venga per ogni volta punito in lire dieci di buona moneta, rifervatal’azione d’ingiuria alla perfona ingiuriata, Di quelli, che averanno fatto mentire le per ione di buona, ed onefta fama - Gap» 79I Noltre datuimo, ed ordiniamo, che chiunque dirà ad alcuna perfona di buona, ed onedafama, con animo irato, Tene menti, venga un tale condannato, e punito per ogni volta in cento groffi, e ciò, fe quelle parole faranno date proferite in palazzo: Mà fe le averà dette fuori di Pallazzio con animo irato, in tal cafo venga condannato in groffi quaranta, ed inoltre la perfona ingiuriata potrà lecitamente dire, e ripetere, Tu te ne nienti. Di quelli, che venderanno qualche Poflèilione, ò cola mobile à due, ò più perfone. Gap. 8 o e I NoItre datuimo, ed ordiniamo,che chiunque feientemente venderà à due perfone feparatamente qualche Poffelfione, ò cofa mobile, che prima aveva venduta ad un altro, fenza far menzione della precedente vendita, fefarà di cofa dabile, ed immobile, venga punito in lire vinticinque di buona moneta, e adeffer frndato, ebanditopercinqueanni, dalla qual pena di Indicazione fi poffa liberare, fe fra un mefe dopo fatta la condanna averà fodisfattó al primo Compratore: E fe averà rotto il bando di anni cinque, s’intendi in tal cafo perpetuamente bandito: e fe romperà il bando perpetuo, e vensrà nelle fòrze, in tal cafo gli fia troncata la teda, dalla qual pena capitale poffa effer liberato pagando come fopra, fra il termine di due meli dal giorno della retenzione; E colfideffa pena in tutto, e per tutto, venga punito chiunque feientemente, e feparatamente averà obligato f della cofa a due, non facendo particolarmente menzione della prima fpeciale obligazione, ed in quel cafo, nel quale non avedè in altri beni da pagare al Creditore: Mà fe la cofa obligata folle capace di puoterd obligare adambidue, overo à più perfone, over’anco fe avelie altribeni, fopra i quali poffa redar fodisfatto, come a quello fine ìpfo Jurc s’intendanoli medefimibeniobligati, in tal cafo non incorra iiella predetta pena. Se poi la vendita farà fatta di cofa mobile, fi punifea il Venditore in lire dieci di buona moneta.