Pagina:Statuto di Trento con li suoi indici si nel civile come nel sindicale e criminale.djvu/166

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i 5 $ LIBRO TERZO Di quelli, che provocheranno alcuna perfòna, gridando, vieni fuori, overo, all’arma. Cap. 81. I Noltre datuimo, ed ordiniamo, che chiunque griderà, vieni fuori, overo all’arma, fenza legitima caufa, venga punito, econdannatoinlirevinticinque di buona moneta, quali non potendo egli pagare,dia nelle carceri ad arbitrio del Podedà, ò Giudice, fecondo la qualità del fatto, e condizione della perfona. Che chiunque /decomberà nelle caule Criminali, venga condannato à pagare le ipefè legitime al Vincitore. Cap. 82. I NoItre flatuimo, ed ordiniamo, che in qualfifia caufa Criminale, tanto nelle denoncie, quanto nellecaufe, venga condannato per fentenzail Vinto al Vincitore in tutte lefpefe legitimamente fatte in tal caufa: mà fe alcuno làrà incarcerato ò torturato in qualunque modo, fenza legitimi indie/, quello tale non fia tenuto al pagamento d* alcune fpefe, mà il pagamento di tutte quelle doverà fard da quello, che averà datto caufa alla retenzione, e prigiefc nia, ed anco doverà rifarcire li danni al Retento, ed Incarcerato. Di quelli, che averanno làccheggiato, ò bottinato qualche perfòna. Cap. 83. T Noltrellatuimo, ed ordiniamo, che chiunque haverà faccheggiato, òfpogliato qualche pedona, venga punito fecondo il dettame dalle leggi communi, e che ilCapitanio, ed il Commune fiano tenuti fotto il vincolo del giuramento della Communità procurare, che di tale fpoglio, e faccheggio fia fatta Giullizia; E dopo che farà dato denonciato al Capiranio, over al Giudice, eder feguito tale fpoglio, e furto, debba citarli il faccheggiatore, ò depredatore, allegandogli il termine fidamente di giorni otto, à comparire, e non comparendo, venga bandito, e pofeia frà giorni dieci, dopo feguito il bando, fia tenuto ilCapitanio, ò Giudice, e la Communità fotto il predetto giuramento, à tutto potere, andar in traccia del malfattore, e li di lui beni vengano publicatiin favore del Prencipe, e del fuo Fifco. Di quelli, che daranno ricetto, ò ricovero a’ Ladri overo alle robbe, che averanno depredato, e robbato. Cap. 84. T Noltredatuimo ed ordiniamo, che chiunque averà ricoverato, ò ricettato, ■*- ò trattenuto in qualche Cadello,òCafa,verun Ladro, òLadrioverole robbe depredate, erobbate, e non averanno prefentato, e notificato alla Giudizia tanto il Ladrone, quanto le robbe depredate,tra il termine di giorni otto; incorra nella pena di lire cento al Prencipe, e redituifea le cofe depredate, ò il loro valore. E fe gli farà ingiunto, che prefentialla Giudizia le robbe, e il Ladro frà il termine di giorni otto, e ciò fare ricufi, venga punito nellideffa pena, nella quale verrebbe condannato il Malfattore: E lo dedb sintendi datuito degli altri Ladri; e chi averà comprato cofe robbate, incorra nella loro perdita, & al Padrone paghilo dedo valore, per il quale le averà comprate; e tanto sintendi anco delle robbe furtive. Che