Pagina:Statuto di Trento con li suoi indici si nel civile come nel sindicale e criminale.djvu/167

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DE* CRIMINALI 159 Che li Vicini, & Abitanti delle Contrade ove fegue il furto, over’il bottino, debbano accorrer’e predar 3 ajuto al Derubato. Gap. 85. I Nokre ftatuimo, ed ordiniamo, che tutti, &ogn’uno di qualfifia Contrada. j nella quale venirà fatto qualche furto, {libito che lentiranno il rumore, fìano tenuti accorrer, ed impedire il latrocinio, e fe farà poffibile > debbano prender Io delio Ladro: e fe non follerò in numero badante per far quedo, debbano gridare, & à tutto potere impedire, che non fegua il furto, lòtto pena di carentani cento per ogni contrafaciente, d’appIicarfialPrencipe, Che venendo alcuno colto, e lorprefò a far il furto, debba eflèr prefèntato alla Corte della Giuftizia • Gap- 86. I NoItre ftatuimo, ed ordiniamo, che venendo alcuno forprefo à far qualche furto, debbano quelliche lo ritroveranno fii ’1 fatto, à tutto potere prenderlo, econfignarlo alla Corte del Podeftà, ò del Giudice, fotte pena per ognicontrafaciente di lire dieci di danari, efi credi à quello, cheloaveràattrappatOj e prefo, eftèndo di buona voce, e fama. Di quelli, che robbaffiero in contingenza de’Incendij. Gap. 87 *. „... I NoItre ftatuimo, ed ordiniamo, che chiunquein contingenza d Incendi ) 3 ò di altro rumore, ò tumulto robbafle, ò portaffe via ad alcuna Pei Iona qualche cofa nella Città di Trento, fi punifea fecondo il dettame delle Leggi, e nondimeno abbia luogo la pena del furto in ordine allo Statuto • ^ t Di chi commetteffie qualche frode nell’elercizio dell’Officio commeffogli. Gap. 88:. TNoltre ftatuimo, ed ordiniamo, chechiunquédella communita, e Citta ai A Trento, commetterà nel filo Officio commeffogli qualche ir od e, ovei oltie, il fuo falariopronieffo,&affigliatogli, riceveràqualchecofapale.amente, qnafeoftamente,anche fatto titolo di donativo,benché confiffeffe in cola poi labile,o comeftìbile, eccedente il valore dùin’ongaro, paghiliie cinquanta al Ptencipe e d’avvantaggio, fecondo la frode, che averàcommeffo, m aibitno del dei Prencipe, ò del fuo Capi tanio, in riga della moderazione delle Leggi dii ponenti delle pene arbitrarie, e reftituifea il mal tolto, nè mai più venga eletto ad alcun 5 Officio della Communità: E lo fiedò vogliamo s intenda in tutti li Giudici ordinar), e Delegati, i quali non pofino nè debbano aa alcuna delle Parti collitiganti, fotto Tilleda pena di Rainefi dieci, accettare alcuni doni, che fattilo una, ò comitati in più volte, eccedi no il valore d un Kameie, la qual pena incorreranno tante volte, quante verrà contrafatto.. Di quelli, che ardiffiero percuotere, ò ferire alcuno della Famiglia, di Monlignor Vefcovo • Gap. 89. I Noltre ftatuimo, ed ordiniamo, che chiunque ardirà percuotere, o tenre alcuno della Famiglia di Monfignor Vefcovo, ò de! fuo * odefta sia Punito nel doppio di quello, che ftà preferitto nelli precedenti Statuti difponentidelle Percofle, eFerite: E ciò s’intenda aver luogo, quando h predetti Officiali dovutamente, e moderatamente efercitano il loro Officio; poiché vo.endolo efercitare indebitamente, e con modi violenti, vogliamo, che ceni quelta noftra difpofizione. P Di