Pagina:Statuto di Trento con li suoi indici si nel civile come nel sindicale e criminale.djvu/169

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Che fuccedendo qualche rumore, ò Elevazione nella Città dì Trento, ogniuno fia tenuto accorrere colle armi per difèfa. di Monfignor Vefcovo- Gap. 95. I Noltre ftatuimo, ed ordiniamo, che fuccedendo qualche rumore, ò follevazione nella Città, fia tenuto, e debba ogniuno accorrere colle armi in difefa, ed ajuto di Monfignor Vefcovo, e feguitare il fuo Capitanio,ad onore, edifefa dello Stato del prelibato Monfignor Vefcovo, e dellafuaCommunità di Trento, e chiunque contrafarà, incorri nella pene di grolfi cento per ogni volta: e fe alcuno correlile ad alcuna delle Parti cadi nella pena di lire vinticinque di buona moneta, quali non potendo pagare, venga trattenuto nella Torre per meli tre, e maggiore pena foftenga ad arbitrio di elio Monfignor Vefcovo: e chiunque accorreflè, ed aderiflè ad alcuna delle Parti, che fu Ile contro al prefato Monfignor Vefcovo, overo contro il fuo Vicegerente, ò Rettore, venga punito ad arbitrio del medefimo Signore, e nella robba, e nella Perfona..... n Di quelli, che diranno parole ìngrariofè contro alla Communità, ò a’ fuoi Officiali Gap- 96. I Noltre ftatuimo, ed ordiniamo, che chiunque dirà contro la Communita ì ò contro quelli, che haveranno qualche Officio nella mede urna, parole ineiuriofe, òignominiofe,in occasione, e contingenza dell efercizio dell officia loro incorri nella pena di lire dieci di buona moneta, e più, e meno fecondo la qualità del delitto perogni volta, e non potendo pagare effa pena, venga chìufo nel fondo della Torre, ò delle Carcere, ed ivi per giorni quindici dimori, e più, e meno ad arbitrio degli Officiali predetti, contro de quali faranno ftate proferite effe parole ingiuriofe. Dell* Omicidio. Gap» 97. Noltre ftatuimo, ed ordiniamo, che chiunque, con Cortello, ò con qualfifia altro Iftromento averà ammazzato qualche Perfona, eccettuati li Banditi, fe l’Omicida tra il termined’unmefedalgiornodell’Omicidiocommeffo, overo fra due mefi, fel’Uccifo farà foreftiero, averà ottenuta la pace da due delli più proflìmi Attinenti del Defunto, almeno, magiori di anni vinticinque, alli quali de Iure s’afpetti l’Eredità di detto Defonto, venga condannato, e punito l’Omicida in lire due cento di danari Veronefi: E le il più proflìmo, overo li più proffimi Attinenti dell’Eftinto, faranno pupilli, overo minori di anni vinticinque, in tal cafo il Tutore del Pupillo, ò delli Pupilli, e Curatore degli Adulti maggiori d’anni vintiquatro,pollino legitimamente lare la pace di detta Morte, di volontà, e confenfo però di altri due più proliimi Attinenti delfUccifo, d’età danni vinti, òpiù, nel termined’un mefe: E fe quelli, à quali fi appartiene l’Eredità del Defonto, faranno più di uno nello fieno grado, in tal cafo almeno due parti, nel modo predetto, debbino far detta pace, e confentirvi; E fe altrimente, over in altro modo lode fatta la pace dopo un mefe in alcuno delli predetti cali, una tal pace fia inefficace, e di niun momento, ò profitto al Delinquente, mà debbafi à quello troncar la Telia talmente, che muori, e ciò fe non averà provato di averlo ammazzato per fua difefa, o fe non averà altra giufta caufa di fcufarfi, fecondo l’arbitrio del Giudice. Dichiarando inoltre, che il beneficio della pace non giovi nell’Omicidio fatto da Perfona condotta col danaro, ò in altro modo premiata, nè nel Parricidio, & Omicidio commellò contro Congionti di confanguinità, over affinità fino al quarto grado de j fare Canonico; nel rettola quali cali il ben^ejuuo Or 1 & © a I