Pagina:Statuto di Trento con li suoi indici si nel civile come nel sindicale e criminale.djvu/170

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IÓ2 libro terzo della pace debba, ò non debba giovare, fi Aia alFarbitriq di Monfignor Vefcovo.ò del fuo Giudice. E Fiflefiò s’intendi flatuito, ed ordinato in qualunque Omicidio proditoriamente commeflo, pur che di tal qualità manifeftamènte conili pervia diTeftimoni, magiori d’ogni eccezione, ò per altre legirime prove contra llnquifito, Accufato,ò Denunciato, di modo che non baftino le parole, e termini deH’inquifizione, nè gl’indie] della fuga, overo contumacia •’ Màfe quello al quale verrà imputata la qualità di proditorio Omicidio, e quella farà provata come fopra, venendo in alcun tempo nelle forze, ò prefentandofi volefTe provare la falfità de Teftimonj, overo la propria innocenza al luogo, etempo riftretta, contra l’imputazione di detta qualità, in tal cafo debbafi fentire, fecondo la forma del Statuto deponente circa il modo di procedere ne’delitti contro gli abfenti, nè fi potrà ad alcuno de’più Proflìmi per caufa della pace fatta in tutti li premeffi,cafi levargli l’Eredità, lòtto il preteilo che di quella lene fulle refo indegno. De’ Furti, e Robbamenti. Gap. 98I Noltre fiatuimo, ed ordiniamo, che chiunque averà commeflo Furto nella Città, eDiocefediTrento, fe detto Furto accenderà alla fumma di lire cento di buona moneta, ò d’avvantaggio, fe il Ladro farà mafehio, venga appicato per la gola nel patibolo: E fe farà femina, venga abbrugiata nel fuoco. Mà fe il primo furto non afeendefle alla lumma predetta di lire cento, eccedefle però la fumma di lire venticinque, venga il Ladro frullato ^perpetuamente bandito; fe poi farà minore di lire venticinque, relìi punito ad arbitrio del Giudice. Perii fecondo furto commeflo foto la fumma predetta di lire cento, fia il Delinquente frullato, egli fia troncato F orecchio deliro, e nondimeno venga perpetuamente bandito. Perii terzo ò più furti accendente, over accendenti alla fumma di lire venticinque di buona moneta, over ulteriore, compre!! anco i primi furti,benché commeflì altrove,che nella Giurifdizione Trentina, venga impicato: E non afeendendo alla detta fumma, e quantità di lire venticinque,e per il primo, e fecondo furto non fia flato punito, in tal cafo venga condannato per il primo, e fecondo furto, come fu detto di fopra. Per il terzo, ò più furti, venga punito ad arbitrio del Signor ’Podeftà, òdel Giudice, anco nella perdita, e diminuzione di qualche membro, fecondo la diferezione dieflò Signor Podeftà, ò di altro Giudice, avendo il dovuto riguardo alla qualità della Perfona, e del delitto. Che li Malfattori debbano effer puniti ovunque nel Vefcovado di Trento fi trovino. Cap. 99. I NoItre ftatuimo, ed ordiniamo, che delli predetti delitti, e di qualunque altri eccedi enormi commeffi nella Città, e Giurifdizione di Trento, il Vicario, e li Reggenti delle altre noftre Giurifdizioni del Vefcovado di Trento, alle mani, e nelle forze de 3 quali capitaranno, pedano, e debbano contro di edì procedere, e caftigarli, come che nella propria loro Giurifdizione avellerò commedò li predetti delitti, è lo (ledo s s intendi, e fi abbi per datiòto circa i delitti commedi in alcuna di dette Giurifdizioni, cioè che il Podeftà da Trento poda procedere contro li Delinquenti, e quelli punire, come fe aveffero còmmedo il delitto nella Giurifdizione, e Podeftaria di Trento: e quello anco s*intendi, e fi odervi intorno gli Omicidiarj: e fe il delitto, over omicidio farà fatto nelle Giurifdizioni di altri Signori, overo Caftellani della Diocefe di Trento, in tal cafo non fi poda procedere contro i Delinquenti, eflendo cofa giufta, e ragionevole, che ficome li Delinquenti in Trento, fono ficuri in altre Giurifdizioni,fimilmente li Delinquenti nelle Giurifdizioni di altri Signori,overCaftellanijfiano ficuri anco nella Giurifdizione di Trento, ancorché avedero errato nella Diocefe di Trento, overo fuori di eda. Che