Pagina:Statuto di Trento con li suoi indici si nel civile come nel sindicale e criminale.djvu/171

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Che li Banditi della Giuriftìizione, e Podeftaria di Trento, s’intendano banditi anco dalle altre Giurifdizioni del Velcovado. Cap. ioo. I NoItre ftatuimo, ed ordiniamo, che li Banditi per qualunque cauta, ò in qualfivoglia modo dal Podeftà di Trento, s’intendino, ed eflfer debbano anco banditi dalle altre Giurifdizioni del Vefcovato di Trento, e vice verta li Banditi da alcuna Giurifdizione di detto Vefcovato, fottopofta al Dominio Temporale di Monlignor Noftro Vefcovo, ePrencipe, s’intendino, eredino banditi nella, e dalla Giurifdizione, e Podedaria di Trento. Della pena contro a quelli, che comprano cofe furtive, ò rubbate. Gap. ioi. I Noltre datuimo, edordiaiamo, che chiunque fcientemente comprerà qualche cofa furtiva, òrubbata da alcuna, oda alcune Perfone, venga punito, e condannato per ogni volta, nel doppio di quello, che vale la cofa per vera fcienza; e perla prrfonta fcienza, venga punito, e condannato in lire dieci, qual fcienza, e dolo (1 prefumi nel Compratore, ogni qual volta la cofa comprata vaierà più del doppio di quello, che farà data dal mededmo comprata., Che non fi pollino confilcare li beni di alcun Delinquente- Gap. 102. I Noltre datuimo, ed ordiniamo, che non fi pollino, nè fi debbano confidare li beni di alcun Delinquente, per alcun delitto, fe non per quella ragione che fecondo iljus commune, e le Leggi devono effer confidati, ed in quelli cafi, nelli quali è provido nelli precedenti Statuti di Trento intorno alle pene prefcrittecontro li Delinquenti, fi ftia alla dilpofxzione de medefimi Statuti, fenza impofizione d’altra pena. Che gli Ofti,e Bettoglieri non debbano ricevere alcun pe. gno dalli Figliuoli di famiglia ò da Servitori. Cap. 103. I Noltre ftatuimo, ed ordiniamo, che niunOfte, ò Bettogliere, per il giuoco, ò per occafione di giuoco, non debba ricevere alcune veftimenta, nè altro pegno da alcun figliuolo di famiglia, ò fervitore di qualfifia Perfona, fotto pena à chi contrarrà per ogni volta di carentani vinti, oltre la redibizione del pegno da farli, ed ogniuno ne polli effer l’accufatore, e fi creda ad un fol tedimonio di buona voce, e fama. Delli legni, per li quali vengano conolciute le Donne onefte dalle dilònefte. Cap* 104. I Noltre datuimo, ed ordiniamo, che le Meretrici publiche portino, e portar debbano li loro fegnialtrimente prefcrittegli,cioè una Cordella di color gialo, larga tré dita almeno, cuccita (opra la fpalla dnidra, e lunga uno al cingolo avanti, e di dietro, lòtto pena di carentani cento tante volte quante