Pagina:Statuto di Trento con li suoi indici si nel civile come nel sindicale e criminale.djvu/172

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iÓ4 LIBRO TERZO poflano, e debbano eflèr impunemente prefe, e pubicamente à Tamburo battente condotte al luogo publico, fe non averanno il Marito nella Città ò nel Diftretto, e Giurifdizione del Vescovato di Trento, nel qual cafo vengano punite, fecondo la forma del Statuto, ove fà menzione, e difpone della Donna adultera. Che fi procuri di tener ben cuftodito il Fuoco, ed i Lumi nelle Cale d’altri, da quelli che vi abitano- Gap. 106. T Noltre ftatuimo, ed ordiniamo, che ogn’uno ha tenuto procurare la cuftodiadel Fuoco, e de Lumi nell altrui Cala, ove abita, ò gratuitamente, over’ad affitto, ed invigilare, che indi non nafca alcun incendio; & in cafo che s ’incendiale la Cafa ove abita,debba pagare al Padrone di effa lire dieci di buona moneta; e fe il fuoco afcendefle fopra il tetto di detta Cala fia tenuto in penadella fua negligenza pagare al Padrone lire venticinque di buona moneta; e fe da tal incendio li abbruggialTero altre Cafe, paghi la fumma di lite cinquanta, ed inoltre debba rifare il danno al Padrone, òalli Padroni della Cafa, ò delle Cafe, abbruggiata, over abbruggiate: ed elfendo fatto, ò nato l’incendio per negligenza di quello, ò quelli, che feco dimoravano nell’iftefla Cafa, debba prelevarlo all’Officio, ò Corte della Giuftizia, e quello pagare le dette pene: e non potendo quelle pagare, debba in luogo della pena di lire dieci dimorare nella Torre per due meli, ed in luogo della pena di lire venticinque, vi debba rimanere per tré meli e per quella di lire cinquanta, per mezo anno. * * Che ogniuno nelle proprie Cafe debba invigilare alla cuftodia del Fuoco, e del modo con cui fi debba relarcire il danno indi cagionato. Cap. 107. 1 Noltre ftatuimo, ed ordiniamo, che ogniuno nella propria C afa, nella quale abita, fia tenuto cuftodire il fuoco, ed i lumi; E fe s’incendiafle f blamente quella fua propria Cafa, fenza danno altrui, ne fenti il Padrone folo il danno: mà fe per caufa del predetto incendio s’incendialfero le Cafe del Vicino, òdelli Vicini,fia tenuto refarcire il dano indi apportato, ecaufato, quando però l’Abitante per via de’Teftimonj venga convinto di colpa. Di quelli, che lono tenuti accorrere all’incendioCap. 108. TNoltre ftatuimo, ed ordiniamo, che fpargendofi la voce, e rumore, di qualche incendio di qualfivoglia Cafa, ò Abitazione, debba almeno uno per ogni Cafa correre al fuoco con fecchie,angheri, ed altri utenfili, per eftin* guer il fuoco, fotto pena per ogni contrafaciente di carentani otto al Fifco, fe non farà legittimamente impedito. Che li Portadori debbano correre con le loro bren. te ad eftinguer il fuoco. Cap* 109. T Noltre ftatuimo, ed ordiniamo, che ogni Portadore fia tenuto correre fubito al fuoco con le fue brente, ed à tutto fuo potere portare aqua, fotto pena, in cafo di renitenza, ò di tardanza, di pagare carentani cento al Fifco per ogni volta, quali non potendo pagare,ftia nella Torre per il corfo d’un mefe, fe non averà provato di efiTere fiato legitimamente impedito. Dell!