Pagina:Statuto di Trento con li suoi indici si nel civile come nel sindicale e criminale.djvu/19

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II DEL CIVILE. Ambafciata, Mandato, o fequeftro, altamente il mandato non vaglia, fe à calo non fi faceffe per citationi al comparire, e rifpondere in Jure. Delli Sindici delle Ville obbligati à denonciare li Pupilli privi di Tutori. Gap. io. P A rimente Statuimo, & Ordiniamo, che li Sindici di qual fi voglia Pieve, che faranno prò tempore, fiano obbligati in fpazio di giorni quindeci, perpetuis temporibus, dopo la morte del Padre, ò della Madre, overo dal tempo, chi li Pupilli fi trovano fenza tutori, denunciare alli Giudici delle tutele, che faranno prò tempore, la morte di qualfivoglia Padre, ò Madre di famiglia, che ha lafciato pupillo, pupilla, ò pupilli, fenza Tutori, lòtto pena di due lire: la metà d’applicarfi al Vefcovado, l’altra mità alla Communità. La quale denuncia fi faccia quando le facoltà delli pupilli eccedono la fumma di Fiorini cento; e per fchivare le fpefe del viaggio; dovendofi fare la denuncia, li Sindici portino fèco la defcritione de beni attinenti alli pupilli, da prefentarfi al Notaro: e vengano due delli più proffimi, ò vicini delli pupilli, infieme con li Sindici: quali prolfimi, ò vicini giurino, che non fanno, che fi trovino altri beni, che li defcritti. Reftando in fuo vigore le pene de Jure Communi contra quelli, alli quali incombe domandare, che fi diano li Tutori. Parimente ordiniamo, che li Giudici delle tutele, in termine d’otto giorni dopo la predetta denuncia, debbino haver affigliato alli pupilli, un tutore, overo più idonei, fotto pena di tré libre d’applicarfi, come di fopra. II falario delli Giudici delle Tutele fia in tutto duna libra di moneta Maranenfe per ogni centenario, fino à Ragnefi Mille, da quali in sii non poffino ricevere cofa veruna fe non fidamente due Ragnefi, quanta farà grande la fontina. Delli Curatori da darli alli Muti, Sordi, Prodighi, a certe colè, a certe caule, & a certo tempo lenza far inventario. Cap. n. S Tatuimo, e Determiniamo, che à Maggiori d’anni venticinque fi polla dare Curatore, cioè à Muto, Sordo, Furiofò, Prodigo, & altre limili perfone prive d’intelletto, Curatore, dico, di cofa certa, di caufa certa, ed à tempo certo; fenza fare inventario, e tralafciata ogni folennità giuridica. Nella medema maniera, ciafcun maggiore d’anni vinticinque polla elTer confiituito Tutore di cofa certa di caufa certa, & a tempo certo, fenza effèr fatto inventario. Et il Giudice interponendo l’autorità fua, non debba ricevere premio alcuno, e ricevendolo, fi condanni in triplicato, rifpetto al ricevuto, d’applicarfi al Padrone: e s’intenda haver commefTo fraude nel fuo officio. Delli Procuratori, Attori, Sindici, e Curatori fufficienti. Cap. 12. P Arimente determiniamo, che qualunque fia fofficiente Tutore, e Cimatore inflituito dal Giudice: Attore, e Sindico fatto dalla Communità: Procuratore eletto da Maggiore di venticinque anni, fenza giuramento,oda Giovane arrivato alla pubertà, con giuramento folenne, alle liti, caufe, a.11agitare 3 e defendere: tralafciata ogn’altra giuridica folennità: eccettuati Ij B 2 cali