Pagina:Statuto di Trento con li suoi indici si nel civile come nel sindicale e criminale.djvu/20

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cali, ne quali fi ricerca mandato particolare: alhora poi ciafchedun Procuratore, Attore, Sindico, e Curatore s’intenda {officiente, quando è fiato inftituito alle liti, caufe, all’agitare, e defendere con mandato fpeciale, in cafo, che cofi ricerca. In maniera, che non vaglia oppofitione, ò eccettione alcuna contra le predette cofe: e cofi fiano tenuti legitimi, non oftante legge commune, ò Statuto alcuno.

Delle perlòne, che intervengono nel Giudicio per altri 5 che devono eflèr legitimate - Cap. 13.

P Arimente ordiniamo, che comparendo alcuno avanti’l Giudice, fotto nome di Procuratore, Attore, Sindico, Curatore, ò Tutore, opponendo la parte, che non fia, il Giudice,dimandando la parte,afiègni fpazio di tre giorni, ò più, ad arbitrio fuo, fecondo la diftanza del luogo, à. quello, che s’è chiamato Procuratore, Attore, Sindico, Curatore, à provare, che fia tale; e non provando nel termine predetto, fi condanni nell’interefle, danni, e fpefe patite dalla parte.

Delli Procuratori obligati moftrare i mandati. Gap. 14.

D Eterminiamo, che, le alcuno comparirà in Giudicio lotto nome di Procuratore, contrai quale farà oppofio, ch’egli non fia; & fe pur è tale, moftri il mandato della procura, e dii la copia, con termine competente ad opporre: fe la fumma, nella quale è fiato conftituito Procuratore, non eccede venticinque libre di Marano di buona moneta, bafii la fede del Notaio; ma fe la fumma è maggiore della quantità detta, quel tale Procuratore produca il mandato, ad inftanza della parte; la quale fe vuole la copia, le la cavi àfiie fpefe.

Che li Procuratori per la comparfà del Principale lènza la revocatione, non fono revocati. Gap. 15P Arimente ordiniamo, fe’l Principale farà in Giudizio per mezo di Procuratore, e comparirà, facendo anco termine, non s’intenda avocato il mandato del Procuratore per tale comparinone, fatta anco più volte, avanti, ò dopo la contefiatione della lite: fe non haurà efpreflamente avocato lo fteffb Procuratore.

Di nominare il Padrone in Giudicio * Gap. 16.

P Arimente ordiniamo, che ciafcheduno, il quale farà fiato chiamato, ò fi chiamerà in Giudizio, per calila di controverfia reale, ò quali reale s fia obbligato avanti la lite conteftata, ò tenuta per tale, ò almeno nel tempo della contefiatione, nominar il Padrone. Che fe dopo lo nominafle, fi proceda nondimeno contra di lui, come fe veramente polfedeffe la cofa controverfa; e fia obbligato alli danni, ed interefle dati all’Attore. Che fe poi nominafle qualche Potente per dignità, over uffizio, ò in altro modo: overo perfona non fottopofla alla Giuridittione di Trento pieno iure, & il nominante, ò il nominato non provarà legitimamente in fpazio di fei giorni utili, da computarli dal giorno della detta nominatione, che 1 nominato habba pofleduto