Pagina:Statuto di Trento con li suoi indici si nel civile come nel sindicale e criminale.djvu/21

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DEL CIVILE. 13 tinto veramente cofa tale, almeno per tré meli avanti l’accennata nominatone, s’intenda tale nominatione fittizia, ed in fraude dell’Attore 5 la quale perciò non ofìante, fi proceda nella calila. De gl’Alcendentl, ò Collaterali da legitimarfi in Officio. Cap. 17. P A rimente determiniamo, che,fe alcuno agita, ò defénde, fia egli Afcendente, Defcendente, ò Collaterale di qualche perfona viva, ò morta, fin al quarto grado, & è creduto per tale; fe 1 Giudice anco così ffima, non fono neceflarie prove alcune: ma scegli è d’altro penfiero, e perciò bifogna adoperar le prove, quelle fi faccino nel Tribunale, dove fi trattala cauia, limimariamente, fenza capitoli, e pofitioni; badando nelle predette, le prove per voce,e fama. Salvo però, fe 1 contrailo foffe tra perfone pretendenti I heredità d alcuno, per ragione di parentela, in grado più vicino: clin talcafo sadoprino le prove chiare, fecondo la forma delle leggi, e Statuti di Trento. In che maniera fi debbino portare li Comparenti al Tribunale della ragione avanti all* Jufdicente.nel dire, ò adimandar la ragione. Gap. 18. I N oltre Statuimo, & Ordiniamo, che li Procuratori, & altri comparaiti in Giudizio, per caufa di dire, dimandare, defendere fatto, e ragione fila, ò delli fuoi principali, debbino dire honeftamente il latto,e ragione fina, ò delli principali, dimandare, defendere ordinatamente, e con voce bada, m modo, che fiano intefi, e dal Notare fi polla fcrivere una volta la foftanza de’loro ragionamenti: nè alcuno delli Comparenti habbi aidue d efolamaie,o interrompere il primo, che ragiona, ma afpettare il fine del lui ducono; poi d’uno in uno fi proceda, fin tanto che tutti faranno uditi per quella volta, ed bora - Con obligo al Giudice di Ilare al Tribunale della Gmftitia, fin alla loro fpeditione. È chi contrafarà nelle cofe predette, o m alcuna di loro, incorra, ipfo fatto, nella pena duna libra di buona moneta; la meta d applicarli alla Camera Epifcopale, l’altra meta al Collegio di Trento; per ciafcheduna volta: nella qual pena il Giudice debba immediatamente condannare li colpevoli,e farli pignorare, fe non pagano fubito. Della contefiatione della lite. Cap. 19. P Arìmente Statuimo, & Ordiniamo, che, prodotta la dimanda, vv e phbello in qualunque attione, over uffizio di qual fi voglia Giudice, o Officiale noftro, ò de noftri Succeflori, udii cafi, ne quali fi deve pi o dm 1 e, fatta la citatione, fe non compare la perfona citata al termine della citatione, fcritta ne gl’atti per il Notaro, apprefiò al Giudice, over Officiale, ìotto’I quale è fiata prodotta, fia in elettione de gl’Attori, ò pigh ar “j tenuta, ò far pronunciar Ialite per conteftata; e s’intenda, efler rifponoaiiaaimanda col negare; & fi proceda, come fe la lite fofiè fiata contefiata legitimamente tra le parti, la qual lite, con l’auttorità della prefente lege Municipale, s’intendi, e fia tra le parti Iegitimamente contefiata; che le i iveo comparirà nel termine à fe prefiflò, rifponda alla dimanda, contefiando Iegitimamente la lite, non oftando eccettione alcuna: qual nlpolta iervi per 3 con