Pagina:Statuto di Trento con li suoi indici si nel civile come nel sindicale e criminale.djvu/200

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ir- FORMA DJ che pur s’afpetdal’ebbe al Locatore, quando quello folle veramente il Padrone delia cola locata. fi perchè anche per patto efpretfo fi addoffà ai Venditore l’obligo di pagar le fpefe dell’Inftromento della Compra, alle quali è tenuto il Compratore, come quello, il quale anco liberamente, e fenza aggravio ne confeguifce li frutti. Per le quali ragioni, fpecialmente per caufa della mala intenzione de’Contrahenti, fi rende patentemente illecito il contratto:Nè lo fanno fcufevole, e fufiìfiente leConflituzioni dell’Anno 1545. perchè quelle fuppongono } che vi fia tempre la buona intenzione ne’ Contrahenti. 11 Alcuni logliono comprare annue rendite, overo Cenfi, benfi per il prezzo prefcritto dalle Conftituz’oni, mà obligano il Venditore à ricomprarlo, e reftituire il prezzo fra il termine di tanti mefi, doppo datogli l’avvifo, e frattanto il Compratore ne ricava le rendite: il qual patto vidi riprovato dalle Leggi, perchè da quello fi fcuopre la mala intenzione de’ Contrahenti, non già di vendere, e comprare, mà di formar un’imprellito: poiché limili contratti non s’accordano colla compra d’un annuo cenfo, l’elfenza del quale ricerca, che il Capitale, ò fia la forte perpetuamente refii alienata, & il rilcatto di quello dipendi dalla libera volontà, e balia del Venditore: mà quando la repetizione del Capitale dipende dalla volontà del Compratore, fi rifolve il contratto in un’imprendo ufuraro, abbenche fembri d’haver figura di compra. Altri, per catifa degli affitti non pagati per Anni tré,agifcono alla devoluzione di tutti li beni obligati, {apponendo, che quelli indiftintamente gli fijno devoluti, e pure la devoluzione non hà luogo, fe non ne’contratti livellar/ -, enellicenfi celebrati con precedente compra attuale,mediante la quale fia (lato realmente trasferito il dominio nel Compratore. Negli affitti poi confluititi fopra gli l’altrui beni, come frequente mente fi fida in quello Paefe, all’ora quando alcuno compra gli affitti overo ’1 lus,e ragione d’effigerli, perii quali il Venditore fottopone, ed’obliga per pegno li propri/ fondivintalcalo,dante che il Compratore non compra li fondi, nè acquifla il diretto dominio di elfi,màfidamente compra gli affitti, non può haver luogo la pena della devoluzione, almeno di equità, ne’ può darfi la confolidazione dell’utile col diretto dominio. Ed’abbenche alcuni Notar/ fogliono fidare d’inferire in limili contratti l’accennata pena, non fi deve però ollervarla, come contraria alla natura, e fodanza del contratto, e ripugnante al patto di redimere, quale reilarebbe eflinto con la devoluzione; imperoche al Compratore competifcono altri rimed/, per confeguire gli affitti non pagati. Altri vendono animali, vini, grani, & altre mercanzie à prezzo grande, & eccepivo; e perchè li Compratori non hanno in pronto il denaro, li coftringono à pagare, e conllituire annui cenfi: nel qual cafo il Venditorfe vienàfare doppio guadagno; primieramente nel Capitale, perchè non lo paga intieramente, fecondariamentenell’annuo Affitto, il quale in quello tiretto, e llerile Paefe fi paga al meno in ragione del fette per cento: E poi dopo qualche tempo accrefcono la forte con quelli eccedivi affitti decori!, e non pagati, mediante l’erezione di nuovi cenfi. Alcuni ancora anticipatamente comprano à vi! prezzo le fruggi,obliando il Venditore à dare, e confignargliele à quel tempo, che verifimilmente fono per valere à maggior prezzo, e che li Venditori non hanno venali: l’anticipato pagamento de’quali vien’à formare una fpecie d’imprellito; perchè quelli che comprano prima che il Venditore non può trasferirgli lacofa venduta, fi prefume, che il Compratore imprelìi il danaro al Venditore, à fine di ricavarne il guadagno, il che eccede la vera