Pagina:Statuto di Trento con li suoi indici si nel civile come nel sindicale e criminale.djvu/201

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dONSTITUIRE LI CENSI m verq ftima del valore. 12. Altri al contrario vendono vini, grani,& altre merci à più caro prezzo, che non vagirono al tempo del contratto, à riguardo della dilazione, che danno alhCompratori à far il pagamento, il qual contratto fimilmente racchiude m fe certa ragione d’impreftito; poiché procedono del pari, fe il Compratore havefle fubito numerato il prezzo al Venditore^ quello lo havefle impreftato al Compratore, fino à certo termine con qualche guadagno,quale parimente vien’ad edere oltre il vero valore Alcuni, che hanno grano da vendere, lo vendono al tempo d’inverno, lenza fargli alcun prezzo; mà poi lo taffano al più alto prezzo che verrà venduto in quell’anno, fino al nuovo raccolto. 1 Molti poi dannò fuori danari ad impreftito, con patto, che il Mutua- * tano debba da effi comprare vino, biade, panno,& animali, overo che ricevino ini te nomi de Debitori, e per meglio coprire la loro frode, formano Inflromento fotto figura, e nome di vendita, à maggior prezzo di quello, che all’ora poflono venderli Iecofe, e quelle, delle quali il Compratore non teneva bifogno, e poi gli danno certa quantità di danaro ad impresto. i u f^benche fembrino e ^ er f due contratti, nondimeno per efler celebrati in un ifteflo tempo, &Inftmmento, devef, riputare un folo in contemplazione de 1, perchè il Compratore non harrebbe comprato quelle cofe, fe il Venditore non gli havefle impreftato i danari: i:è quello gli haverebbe fatto 1 impreftito, fe l’altro non havefle comprato per quel prezzo; e coli il Venditore ne riceve guadagno da tal impreftito e così commette 1 ufura. * 13. Altri pratticano un’altra forte di frode, fingolarmèntein precftudicio de’Contadini, imperoche da effi comprano delle Pecore, ò Beftiame Bovino, over’altri animali che fanno, ò credono effi non haverne e fintamente glieli locano fotto certa annua penfione, overo fe comprano animali realmente efiftenti, ò ne hanno de’ fuoi propri gliene fanno la locazione col patto, che refti falvo il capitale, overo il prezzo, evalore del medefimo, e gli animali vadino à pericolo del Conduttore, che pure doverebbe fpettarfi al Locatore, come quello, che n’è il Padrone Ed in quefti cali vi ftà nafcofta l’ufura. E lo fteflo fi deve intendere di queffi, che locano li propri animali realmente elidenti, egià {limati, i quali benché vadinoà male fuori d’o^ni colpa, e frode del Conduttore, vogliono però oltre l’annua penfione ’già ricevuta, che dal Conduttore gli venghi pagata la (lima fatta per l’in nanzi di detti animali: il che, come cofa apertamente iniqua non devee permettere. ^ Alti i danno fuori del tormento, e della fegalla fotto nome d’impreftito, ma a lommo prezzo, col patto, che al tempo del raccolto venghi reItituito tanto tormento nuovo equivalente alla quantità del prezzo predetto; il qiial’contratto par, che non s’àddatti al giufto, e ragionevole, poiché fe quefto e Vendita, il Compratore deve pagar il prezzo e nong.a redimir il tormento; fe poi è impreftito, il Debitor’è tenuto reftituir il fermento nell iftefla mifura r e qualità, e non giammai il prezzo. Alcuni fidano ad altri del danaro, e ne formano l’Inflromento fotto nome di pin o impreftito: mà doppo la partenza del Notaro, e de’Teftijnoni,, pigliano dal danaro già numerato fette overo dieci d’ogni centetenaro, in luogod’interefle anticipato, e pure il Mutuatario rimane debitore della fnmma intiera contenuta nell’Inftrimiento. Alcuni, che commettono Ufure aperte, impreftano il danaro à certo

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