Pagina:Statuto di Trento con li suoi indici si nel civile come nel sindicale e criminale.djvu/202

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194 forma di tempo ora lotto la parola dì credenza, ora fotto pégno di qualche cofa’mobile, ò frabile, in ragione del fette per cento: e per ifcufa loro allegano la confuetudine del Paefe, e le Condituziomdi Trento, aggiungendo che per ragion naturale fia lecito rimunerare quelli, da’quali lìllà ricevuto qualche beneficio. La qual confvetudine però da elfi loro introdotta, come ripugnante alla ragione, & alla Divina Legge, non induce per quelli tali veruna legitìma fcufa, né tanpoco s’addattano qui le Condiruzioni àloro follievo,• perchè quelle non parlano d’impreftito da ripeterli, ina di annui cenfi pecuniarj redimibili in ragione del cinque per cento; e però eflendo T impredito un’opra di carità, deve farfi gratis, cioè fenza premio, e non deve il Benefattorericevere più di quello hà dato, nè rit i aere gùada<mo’dalle neceffità del Proflìmo: anzi ciò ch’è peggio, con gl’interelfi decorfi per il più accrefcono la Sorte, e così ridotte le Ulnre incanitale, rinovano, & efigono altre Udìre, fotto nome d’interefle. Perciò volendo opportunamente occorrere à fimil forte d’aduziè, e frodi, e provedere all’utile de Sudditi, & alla falvezza delle Anime, così richiedendo il debito del no diro Officio Pa dora le, Ammonimo primieramente tutti li Fedeli di Crino ^ a voler onnin^rnente aflenerfi dà fimi ti contratti, e convenzioni: e bandito da fe l’ozio, apnlicarfi ad honefti effercizj, affinché, mentre con modi illeciti procurano acqttifla r guadagni temporali,non perdino eternamente le loro Anime. Et inoltre confiderandoNoi, che la pravità delle Ufure fi fia talmente avanzata in quefio Paefe, che quafi niuno più fi vergogni di commetterne, prohibimo perciò tutti li predetti Contratti, e cadauno di effi, come illeciti, u furar;, e fimulati ^ comandando^, che alcuno non ammetti alla fepoltura Ecclefiaftica Unirafjmanrrefti, ò nano tali de jttre, ò pur de faèlo, over’in qùalonque altro modo convinti, fe, prima non haveranno predato un idonea cauzione di reftituire le Ufure Di più dichiariamo, che tutti gli Ufurari, e cadauno di effi, debbano foggiacere àqualunque pene, eCenfureEcclefiafiiche infraferitte, contenute nella Conditttzione del Concilio di Lione, quale vogliamo, che ogn’anno nella prima Dominica diQuarefima venghi publicata dalli Rettori delle Anime, ed’inviolabilmente otfervata, oltre la pena di marche vinticinque, cinquanta, e cento, nella premetta Conftituzione d affitti confinata, quale s’intendi haver luogo anco nelli premeffi cafi. Similmente ordiniamo, che contro tintigli Ulurar; venghi offervato Io Statuto fotto il cap 6 %. Lib. primo del Civile.. 14. Perciò feriofamente commettano à qualunque Giudice, e fpecialmente aTnodro nel Spirituale Vicario Generale, che contro gli U furar;, Notari, che fcrivono gl’Indromenti, Mezani, Interpofitori, Confulton, e qualfifìa altro, che in qualunque modo faranno intervenuti à ùmili contratti illeciti, overo vi havedero predato mano,& aiuto, diligen., temente debba inquirere, e procedere, & oltre la domita redituzione, col mezo delle Cenfure Ecclefiadi che, & altre pene Civili, Canoniche, e Statutarie, e della prefente Condituzione, procuri à tutto potere d ovviare à prattiche sì depravate: altrimente chiunque fi dimoitrara neghitofo in (radicare fi detedabile vizio, Tappi, che farà per incorrere la nodra indignazione • r. Comandando-, che la fopradetta nodra Condituzione, Difpofizione, e Dichiarazione, venghi publicata in tutti li luoghi di queda nodra Diocel© Con di’