Pagina:Statuto di Trento con li suoi indici si nel civile come nel sindicale e criminale.djvu/230

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222 za e Gallavano^ overo luoghi vicini, che Colo habbiano, e confeguir portino, per i 1 viaggio, erelazione, groflì 30. andando à porta,cioè groffi 30. Più per andar à Vezzan, Lon, Fravezzo, Scaltri luoghi ivi vicini fopra la pontara di Santa Martenza, habbiano, e fol confeguifcano, per loro viaggio, e relazione, groffi 24. andandoà porta. Finalmente per far limili efecuzioni, mandati, intimazioni, citazioni, fequertri, ed altri atti di tal forte, per tutta la Valdi Cavedeno,e luoghi vicini, più per Mezo Lombardo, e fuo diftretto, habbiano, per il viaggio, e relazione,/olùm groffi 40. andando à porta. Volendo, e commettendo, che te contrafaranno alle predette tarte, e riceveranno maggior mercede, calchino nelle pene, come nel Ino capitolo. Ordinando, e commettendo, che fe gli occorreranno in un* ilteflo viaggio far più d’una citazione, mandato, intimazione, overo fequettro, overo fia più di uno d’erti atti, oltre le mercedi fudette del viaggio, non pollino haver più di groffi t. per mandato, citazione, intimazione, che gli occoreffero fare, ed efequire per altri, e che in quel caffi ciafcun, che li mandafle, per la fua rata parte fu tenuto à contribuire alle mercedi del viaggio, e contrafacendo gli Officiali in ciò, catchino nella pena intralcitta, e fi crederà ad un teftimonio folo con giuramento contra d’erti. In oltre s ordina, e commette, che nel fare le pignore pelli «idem luoghi oltre le mercedi del viaggio, come di ffipra taflate, tolo riabbiano,^ ed’aver debbino dal Maffaro della Camera groffi 2. per pignora, e che parimente le fudette mercedi fiano compartite prò rata tra erti creditori e sborfate dal Martaro conforme alli Capitoli della Camera, fottaile pene’a’contraddenti, come nel fuo capitolo. £ che lì credi, come di fopra, contra gli Officiali, e Martaro.,. £t in caffi, che nel farfi le pignore occorrefle anco di farfi qualche citazione, mandato, intimazione, overo fequeftro, overo all’incontro,che nondimeno l’Officiale non porti haver, ò confeguir più, di quanto di ffipra è fiato taflato, fotto le pene prenominate... r Item s‘ ordina, e commette, che fe nel fare, ed efequire le pignore, ioife vietato pegno s* abbi à ricercare il Creditore, fe vuole ed intende,che fi aia la querela di pegno vietato,e contentando, l’Officiale habbia il pagamentodal Maffaro delIaCamera fopra il pegno. E vietando, il Creditore del fuo, incontinente, e fenza altra dilazione pagar debba le mercedi all Officiale, pelle quali haverà poi erto Creditore rigreflò contra il Debitore. Volendo, che occorrendoli far, dopo data la querela, pegno per forza in qualunque delli fudetti luoghi, gli Officiali, folo haver debbino due terzi di più del falario, come di fopra taflato, pur nei modo, come d avanti s’è detto, mentre però erti Officiali piglino pegni fufficienti, per la gran fpefa, ch’entra nel far effi pegni, ed efecuzioni. E contravenenao à quanto di fopra s’è detto, cafchino nelle pene cominate, ed infralcntte, e contra d’erti fi habbia da.credere ad un fol teftimonio con gmramento.., _ r. In oltre s’ordina, che per 1 ’ avvenire ninna citazione, mandato, elocuzione overo altri firnili atti poflìno elfere fatti da’Saltari, ma loffi da elfi Officiali, fotto pena di nullità di qualunque atto, e che li Giudici non portino dar licentia folùm per urgente caufa, e bifogno. Et accioche gli Officiali, confeguendo li fudetti premi, facciano ancor erti il debito loro s ordina, che non portino far relazione di proprio pugno, nè farla fare da altri, che dalli Notari, fotto pena di perder il falario, e della nullità d erta relazione, à qual non fi haverà à dar fede alcuna, mentre non «a fatta da pubblico Notato, e da erto fottoferitta fecondo il lolite, rifervando regreflo a’Creditori, overo ad altri, èhe commetteranno limili elecuztom