Pagina:Statuto di Trento con li suoi indici si nel civile come nel sindicale e criminale.djvu/233

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225 le pene cominate nell! Capitoli ed efecuzioni civili, le quali vogliamo, che habbino luogo nelli prefenti Capitoli, e che, come in erte, fiano inquiriti j e caligati. EDITTO CONTRA LI DANNEGGIENTI LE CAMPAGNEEdendo Noi Confoli, e Proveditori della Magnifica Comunità di Trento, che alcuni poco timorofi d’iddio, e fuoi Divini Precetti, fprezzatori, e meno ricordevoli degli Ordini, e Statuti di quella Città(overo, che ciò fegua per la leggerezza delle pene ordinarie,overo per la moltitudine de’Foraftieri, chequi s’annidano,overo per la malizia crefcente degliUomini) fi fanno lecito non fblo in tempo di giorno,ma di notte ancora, sì in luoghi aperti, come ferrati, e cinti di muri, foli, & accompagnati, con arme deffenfive, edoffenfive entrando, danneggiare li Padroni ne frutti, Uve, erbe, verdure,pali, legnami, arbori,biade, minuti, ed altra forte d’entrate, palìando porte, muri, cefe, forte, ed altra forte di fera je, e ripari foliti à farli, non folo con le proprie perfone, ma con cavalli, cani, quagliando, ed uccellando, beftie grofle, e minute ed altra fpecie d’animafi, e con barche, e barchetti pattando per l’Adige di giorno, e notte occultamente, fi fanno lecito nudar rive, rofie ed altri ripari, che con graviflìma fpefa de’vicini de’ luoghi ed à loro difefa, fi fanno, e conftruifcono- Per il che non folo li Padroni de’ luoghi, e pofleflìoni reftano danneggiati ne’fondi, ma anco privi de’ frutti. E quelli tali fotto li fudetti pretefti inefcati, overo, che non fi mettono ad arte, odefercizio onerto ma reftano oziofi fpefandofi dell’altrui foftanza, overo, che dal fu o efercizio fi fviano, e l’abbandonano,con pericolo evidente, che li Patroni trafportati dalla poca difcrezione di quelli tali, non fucceda qualche maggior difordine, e fcandalo. AI che volendoli con ogni poffibil modo proveder,ed ovviare, conforme la mente graziofa, ed intenzione pia dell’Illurtrirtirno, e Reverendiffimo Signor Carlo Cardinal Madrùzzo Principe, e Signor noftro Clementiflimo, col prefente publico Editto, e Proclama, d’ordine,e commifflone delli fudetti Signori Confoli, e Proveditori, in ciò, per li bifogni imminenti, e caufe avanti accennate eccedendo gli Statuti nel Libro de’ Sindici, fotto li Capitoli 2. 53, 54. 55. 5 6. 57. 58. 59 60. 6 r. 62. 63. <>4. ito. e 128. s’ordina, feriofamente comanda, e proibifce, che ninno di qual condizione eflèr fi voglia, nel tempo, che le frue ed entrate faranno ne’ luoghi, e ne’ tempi ordinarti, e ftatutarii, non entri in fondi, e luoghi d’altri, fenza licenza, ed efpreflò confenfo dèi Padrone, nè da quelli apportare pali, ftelloni, carrozzi, legnami da vigne, fafcine, overo altra Torte di legue, e pangoni, fotto la pena di Rainefi dieci, da erter tolti irremiflìbilmente a’ Contrafattori, tante volte, quante contrafaranno, ed applicati per un terzo alla Magnifica Comunità, e l’altro terzo all’Accufatore, overo Guardia della Porta, che legerà à quelli tali nel fuo cafo li legna