Pagina:Statuto di Trento con li suoi indici si nel civile come nel sindicale e criminale.djvu/234

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22Ó degnami, e cole fudette, e di pagare tutti li danni, che faranno dati in etti luoghi, e fondi, per quali li provederà confórme agli Statuti di quella Città. Inoltre fotto l’iltefla pena, ed ordini li vieta, e proibifce, che ninno ardilca d’afporrar Uve, Pomi, Peri, Fichi, Perfichi, Cerefe, overo altra forre di frutti, di qualunque PolTelfioni, Chiefure, Orti, e Vignali Nè meno rape, fpiche formentazo, erbe, fiori, falate, verdure fpargi, artichiocchi, nè legumi, overo quallivoglia forte d’entrate nafcenti de giardini, prati, overo campi altrui. Nè far erbe in prati, rivozzi, podelfioni, fermento, canevo, overo fòrmentazzo, ne far panigaie, mèare, forgare, nè quelle afportare. Proibendofi parimente il tagliar cefe, arbori, llroppari, pangoni, il pelar altrui morari,ed il romper muri, poi te,ferrature, chiavi, marlofli, overo altra fpecìe di ferraglie, che fodero fatte ad orti, giardini, broli, vignali pollelfioni, overo prati,fotto pena di Rainefi 15. da elfier irremidibiimente levata, & applicata come di fopra, e di pagar danni, fpefe ed interedì al Padrone di elìì luoghi, da edere, comedi fopra, liquidati, creduti, e provati, remoda qualunque eccettione. E finalmente, che ninno ardifca dar danno, nè entrar nell’altrui poffelfioni, luoghi, giardini, vignali, campi, overo prati, ne’ tempi proibiti dagli Statuti, con beftie grotte, overo minute, capre, pecore, bovi, vacche, cavalli, overo altra fpecie d’animali pafcolando, od in altra guifa danneggiando li luoghi, e cofe fudette ■ fotto le pene fudette à chi contrafaràjed oltre di ciò, per ciafcuna bedia grotta, di Rainefi 2. e ciafcuna minuta Rainefi r. da edèr tolti ed applicati, come di fopra; e di reffar il danno alli Padroni, che farà da’periti ordinari; limitato, conforme agli Statuti di quella Città. Volendo anco, che fia lecito a’ Padroni, Affittai ini, overo Mafadori, che riceveranno li danni, d’ammazzar, overo trattenerlifeeftiami, fintanto, che faranno loro reintegrati li luoidanni, conforme à qnànto s’è detto di fopra. E perchè dove maggiori fi veggono gli eccedi; con maggior diligenza ancor, e provigione convieni! antivedere, perciò effendod (coperto, che: molti, fotto pretello d’efercitar la navigazione per quello Fiume Adige, tengono barche, e barchetti, e poi ufcendo dì notte, egiorno,non folo danneggiano ne’ vignali, podèdìoni, campi, e prati, ma anco in rofte e ripari, madìmamente in tempo di piene dell’Adige, affittendo l’altrui ri ve, e quelle difarmando, e fpogliando de’legni, fafcine, travi, borre ed altro. Pertanto pet^ tener di quello, feguendo in ciò gli ordini, ufanze antiche e provigioni in altri tempi latte, s’ordina, ecommette leriofatnente, che ninno di quallivoglia condizione podi tenir barche, overo barchetti, nè quelli in qualfivoglia modo ufare, fe prima non comparirà à darli in nota avanti l’Officio Confidare di quella Città, ed ivi darà idonea, e fufficiente ficurtà, non folo per sè fletto, maanco per Cuoi famegli barcaruoli compagni, e ragazzi, che tendono alle cavalle, affinché fe fotte per etti fatto qualche danno, overo contravenuto alla prefente Grida fi fappia, come poterli governare, e conleguire l’antedette pene: fotto la pena d’elfier privi dell’efercizio di tal navigazione, e di non poter tifar dette barche, e barchetti, de’ quali in termine di giorni quindici proflimi futuri fi sbrigaranno, non adempiendo, quanto s’è detto di fopra, fotto la pena di perdere ette barche, e barchetti, d’applicarli, come di fopra. Comméttendo perciò, che niun Barcarvolo, Zattero, ragazzo, famiglio over Patron di barca, ardifca andaf con barche, overo barchetto, fuori danne