Pagina:Statuto di Trento con li suoi indici si nel civile come nel sindicale e criminale.djvu/236

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228 PROVIGIONE, E CAPITOLI DELLA CAMERA DE’ PEGNIRamofi Noi Confoli, e Proveditori di Trento,non folo di divertire, e Radicare con ogni paterno affetto, e cura, li gravi eccelli, ed abufi, che peri’addietro fi commettevano, à danno univerfaledi quella Magnifica Città, e fuo Diftretto, nell’efercizio della Camera de’Pegni; ma eziandio di provedere feriofamente per publico bene, e comodo ( feguendo in ciò anco gli Ordini altre volte fatti, e pubblicati ) acciò per l’avvenire I’ efecuzioni de’ mandati, e pignore fiano effettuate dagli Officiali della Corte con miglior forma, e via, di quello che fi è offervato pier lo paffato, affinché li Creditori pollino con meno loro difturbo, e danno, coufeguire la loro compita fodisfazione da 1 Debitori; ed acciò anco le lpele, che contrae® Debitori fi fanno, non eccedino la loro giufta meta, e legno. Perciò à tal effetto ordiniamo, che per Pavvenire, fiano offèrvati inviolabilmente gl’infrafcritti Capitoli, fotto le pene contenute in erti. PRIMO dunque, fi ordina, che tutti li pegni, che faranno gli Officiali, òfia il Cavaliere della Corte di Trento, fia per qualfivoglia calila, debbano effer portati per effi alla Camera, e confignati al Malfarò di effa didimamente r p#r il quale àlito tempo, e luogo poi debbano effer venduti, fecondo l’antico Itile, ed offervanza ( falvi però, e rifervati li pri«vileggiati, a’quali per quello Editto, ed Ordine non s’intende di derogare ) fotro le pene fpecificate nel fuo Capitolo. SECONDO, lì ordina, che tutti li Creditori, per 1 avvenire, che vorrano far pignorare alcun fuo Debitore, debbano far la poliza del fuo bavere, mandato, cedola, overo pignora, lecondo l’tifanza, e Itile ordinario, le quali non pollino effere efeguite per 1 iEliderti Officiali, fe prima non faranno fottoferitte dal Malfarò della Camera, nelle mani del quale fi confegneranno, ed egli poi farà obbligato darne conto alli Creditori confegnandogli il detratto del denaro, che haverà fatto delti pegni ( falvo le l’pefe degli Officiali, e Camera 3 che prima faranno pagate ) fotto le pene infraferitte. TE RIO 5 fi commette, che il Maffaro della Camera,Libito ricevutele cedofe, pignore, overo polize, quelle habbia à confegnare ad un Officiale della Corte, accioche faccia l’efecuzione pretto, overo tardi, fecondo f iftanza, che gli farà il Creditore, à porta, overo con altri, fotto le pene infraferitte. QUARTO, che il Maffaro della Camera fia tenuto «fare ogni diligenza^Tacciochè li Creditori fiano fodisfatti delti loro crediti intieramente, conforme alla difpofizione delli Statuti, ed altri Ordini fatti, e che all’incontro il Cavaliere, e tutti gli Officiali fiano tenuti, ed obbligati efeguire prontamente, e fedelmente, fenza contradizione alcuna, mediante il fuo condegno pagamento, e mercede, novamente limitato, le Indette polize, pignore, cedole, overo mandati, che gli faranno dati per il fu? detto Maffaro, fotto le pene foglienti. QUINTO, che li fudetti Officiali, ò Cavaliere, doppo che ha vera uno fatto li pegni fuori nelle Ville, debbano quantoprima condurre detri pepègni à Trento, e quell’irteffo giorno, che gli haverannocondotti a Trento, portarli, e confegnarli tutti al Maflaro di effa Camera. Proibendo efpreffamente agli Officiali il poter falvar pegno alcuno in Cafa loro, ancorché ciò foffe d’ordine dei Creditore, overo ad infiala del Debitore,