Pagina:Statuto di Trento con li suoi indici si nel civile come nel sindicale e criminale.djvu/25

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DEL CIVILE. 17 za: e la prefentatione fi faccia, citata la parte. Prefentato il proceffo, le per mancamento del Podeftà, ò Giudice non farà feguita fentenza, nel tempo prefiflo, il Giudice ò Podeftà fe non fia ifcufato da caufe ragionevole come infirmità ò altro da eftèr conofciuta per Noi, ò Succeflori noftri, incorra, ipfo fallo, nella pena di libre quindeci, da rifcuoterfi fenza fallo ed applicarli alla Camera Epifcopale: qual pena pagata, fia nondimeno tenuto à danni, ed intereffe delle parti, ne cali, ne quali fuffe obbligato de. jure communi, come anco ricercato debbi far fentenza, fotto la medema pena, totìes,.quoties fi moftrerà negligente. Quanto poi alle caufe delle appellazioni s oftèrvi il Statuto fotto la Rubrica della, cognizione delle caufe delf appellatione. De quali caule fi poffi giudicare fùmmariamente. Gap. 30. I N oltre Statuirne, & Ordiniamo, che le feguenti caufe fiano fpedite fummariamente, fenza ftrepito, e figura di Giudicio; in tempo feriato, e non feriato, fenza prefentar libello, e terminate fummariamente, de plano, come qui fotto fi contiene. Cioè, in caufa di mercenario, che dimanda la mercede della fua fatica, & opera. In caufa, che’l Padrone dimanda la penfione, ò parte dal fuo Affittaiòlo; ò Agricoltore. In cafo di cibo, e bere. Di compre, e vendite fatte per occafione d animali, fin alla fumma di cinquanta libre di buona moneta. In caufe di vedove, pupilli, & altre perfone miferabili, e foreftieri, che agitano, fin alla fumma di cinquanta libre di buona moneta, & in tutti li altri cafi, e caufe, che fono della fomma de libre vinticinque di bona moneta. E ciò che farà fatto dal Giudice, Podeftà, ò Ufficiale circa le predette cofe, nel proceder, affolvere, e condannare, fia ben fatto. Ne dalla fentenza di libre venticinque, ò di minor fumma fi poflà interporre appellazione, ne trattarli di nullità. Alla parte però che pretende gravame farà lecito in fpazio di dieci giorni continui, dal tempo della fentenza fatta, appreffo al Superiore dedurre à bocca, fummariamente, fenza proceffo, fenza ferirti, over con nove prove inoltrare la notoria iniquità, ò nullità di tale fentenza, dalla quale non fi può appellare. Altamente la fentenza s’intenda effer pallata in rem indicatami e fi mandi ineffecuzione; e dalle libre venticinque in sù, la parte deva provare legitimamente la fua intentione- Vogliamo ancora, Statuimo,& Ordinamo, che le caufe dell’appellazioni dalle libre venticinque in sù fin alle cinquanta, ammeffe nell! cafi predetti, fi terminino in fpazio di fie meli continui, dal giorno dell’interpofta appellazione, fin alla conchiufione in caufa inclnf-vè; altamente l’appellazione s’intenda deferta: e la fentenza fi metti in effecuzione: ne fi conceda luogo à querela, arbitrio boni viri,ne meno à reftitutione in integrum- Intendendo quelle peritone eftèr miferabili, e foreftiere, che faranno dichiarate tali dal Signor Giudice, e Podeftà. Parimente ordiniamo, e Statuimo che nelli detti cafi s’intenda la caufa di dote, e incarcerati, nella quale al Giudice fia permeilo procedere in qualunque giorno, e fummariamente,come nel Statuto di fopra,anco in qualunque fumma maggiore di libre cinquanta, fi contiene, ed in tutti quelli cafi polla il Podeftà abbreviare l’inftanza della caufa, e la prova; come à fe parerà ragionevole; confiderate le perfone, tempo, e luoghi: purché il giudicio in dette caufe fia breve, e fpedito; non oliando altri Statuti noftri. C Di